Per il 2017 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica rispetto all’esercizio 2016, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.
Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.
Le aliquote ENASARCO della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone
Le aliquote ENASARCO della contribuzione previste per l’anno 2017 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Aliquota contributiva | 14,20% | 14,65% | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% |
Si rammenta che tale aliquota ENASARCO viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta -per il 2017 – la percentuale del 7,775%.
Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio ENASARCO che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef, per l’addebito di provvigioni dal 2017:
Provvigioni relative a gennaio 2017, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 05 gennaio 2017 | |
Imponibile | 1.000,00 |
Iva 22% | 220,00 |
Totale fattura | 1.220,00 |
Ritenuta Enasarco 7,775% su 1.000,00 | -77,75 |
Ritenuta Irpef 23% su 500,00 | -115,00 |
Netto a pagare | 1.027,25 |
L’importo base dei minimali contributivi ENASARCO viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l’anno 2016 le cifre di riferimento erano pari a 418 euro per i plurimandatari e 836 euro per i monomandatari. Al momento, non essendo ancora noto l’indice FOI, non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra. La aliquota del 15,55% ENASARCO deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per il 2016 sono attestati nella seguente misura:
Periodo di riferimento | Plurimandatario | Monomandatario |
Anno 2016 | 25.000,00 | 37.500,00 |
Per il 2017 si attende di conoscere i dati forniti dall’Istat per il predetto aggiornamento.
Il contributo ENASARCO va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.
Il massimale provvigionale ENASARCO non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.
Le aliquote della contribuzione ENASARCO per agenti operanti in forma di società di capitali
Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo ENASARCO dovuto applicando una aliquota ENASARCO differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.
Per l’esercizio 2017 le aliquote contributive ENASARCO non prevedono più incrementi rispetto a quelle già in vigore per l’esercizio 2016. Pertanto, si riepilogano le aliquote ENASARCO confermate:
Scaglioni provvigionali | Aliquota contributiva 2017 | Quota preponente | Quota agente |
Fino a 13.000.000 euro | 4% | 3% | 1% |
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro | 2% | 1,50% | 0,50% |
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro | 1% | 0,75% | 0,25% |
Da 26.000.001 euro | 0,50% | 0,30% | 0,20% |
Termini di versamento
Il versamento dei contributi ENASARCO va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione ENASARCO relativa al 2017, le scadenze sono le seguenti:
Trimestre | Scadenza di versamento |
1° trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo 2017) | 22 maggio 2017 |
2° trimestre (Aprile-Maggio-Giugno 2017) | 21 agosto 2017 |
3° trimestre (Luglio-Agosto-Settembre 2017) | 20 novembre 2017 |
4° trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre 2017) | 20 febbraio 2018 |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.