La legge 28 dicembre 2015 n. 208 – cd. Legge di stabilità – all’articolo 1, commi 376 e ss., ha introdotto nel nostro ordinamento la «Società Benefit».

La società benefit è una società che affianca allo scopo di lucro «una o più finalità di beneficio comune»: l’obiettivo è quello di perseguire, nell’esercizio dell’attività economica, la produzione di effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su persone, comunità, territori ed ambiente.

Una SB non è una organizzazione non profit: questo significa che non può operare in perdita, né ricorrere a donazioni o altre iniezioni di fondi per proseguire le proprie attività, al di là dei tradizionali finanziamenti dei soci o di soggetti terzi. Agli amministratori e ai manager spetta, quindi, il difficile compito di trovare il giusto equilibrio tra gli interessi dei soci e le finalità di bene comune.

L’art. 1, comma 380 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che «la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi di persone, comunita’,  territori  e  ambiente,  beni  ed attivita’ culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, conformemente a quanto previsto dallo statuto».

Ma veniamo al punto che sicuramente più attrae l’interesse “concreto” di chi guarda con curiosità a questa qualifica societaria: ci sono dei vantaggi particolari a qualificarsi come società benefit?

I VANTAGGI DELLE SOCIETA’ BENEFIT

Innanzitutto sgombriamo subito il campo da fraintendimenti: la qualifica di società benefit non comporta un concreto, immediato e quantificato ritorno economico in termini di sovvenzioni, contributi a fondo perduto, agevolazioni fiscali o simili.

O meglio: è previsto un (piccolo) incentivo in fase di costituzione rappresentato dal credito d’imposta società benefit ( https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-societa-benefit ) : al fine di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit nell’intero territorio nazionale, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto la concessione di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit (articolo 38-ter, comma 1).
L’importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro (articolo 38-ter, comma 2-bis).

Al di là di quanto sopra, non sono previsti ad oggi contributi od incentivi monetari o finanziari a vantaggio delle società benefit, ma vi sono una serie di benefici potenziali o di prospettiva.

Innanzitutto il comma 380, come è stato osservato, definisce un preciso dovere in capo agli amministratori, ma allo stesso tempo ne amplia la discrezionalità nell’agire riconoscendo loro la possibilità di adottare scelte strategiche e operative che non siano solamente volte a potenziare la redditività della partecipazione sociale ma che possano anche produrre un impatto negativo sulla stessa nel breve termine, purché questo avvenga rispettando il principio del bilanciamento tra i diversi interessi indicati all’interno dello statuto.

La qualifica di società benefit rafforza inoltre una solida reputazione nei confronti di investitori e consumatori, oltre alla possibilità di partecipare ad un network di imprese che si posizionano in prima linea all’interno di un movimento in crescita.

La qualifica di società benefit permette quindi maggiori tutele legali e offre la possibilità di attrattive di investimento per i consumatori o potenziali partner consapevoli che sono interessati alla sostenibilità, al biologico, al commercio equo e alle filiere trasparenti.

In particolare la qualifica di società benefit permette di mantenere una vocazione sociale dell’impresa e una forte presenza e collegamento col mondo non profit, ma allo stesso tempo di essere attrattiva per gli investitori perché questi ultimi hanno la possibilità di remunerare i propri investimenti, a differenza di quanto avviene nel mondo non profit dove chi effettua donazioni non ha diritto a percepire eventuali utili.

Per chi volesse approfondire le caratteristiche, requisiti e tecnicità delle società benefit suggerisco questo contributo della Commissione Start up Innovative, microimprese e settori innovativi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, cui faccio parte: https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/n-83-i-quaderni-saf-(web).pdf?sfvrsn=9e83689a_6 comprensivo di numerose statistiche.

SRL BENEFIT E TURISMO

Come può svilupparsi nel settore del turismo questa nuova e diversa qualifica societaria e quali vantaggi può portare?

Ad oggi le società benefit operative nel settore del turismo svolgono attività di promozione, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, culturale, artistico, paesaggistico, naturale italiano mediante l’organizzazione e la gestione di un sistema di pacchetti turistici innovativi avendo l’obiettivo di creare una rete globale di aziende e di professionisti attraverso l’utilizzo di canali digitali e tradizionali, lo sviluppo di sinergie e relazioni positive per lo sviluppo del territorio, la crescita e la gestione delle imprese e dei professionisti per il perseguimento di un beneficio comune.

Le società benefit ad oggi presenti nel settore si dedicano inoltre all’attribuzione di certificati di qualità, della promozione e pubblicazione di studi e ricerche, materiale multimediale, informativo e divulgativo, materiale scientifico nonché ogni altro materiale editoriale finalizzato all’aggiornamento culturale e professionale e si interessano alla promozione del territorio in collaborazione ad istituti universitari, enti, fondazioni, associazioni, e qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, per la predisposizione di percorsi di sviluppo sostenibili, etici e di valore. Producono contenuti digitali, coinvolgono professionisti e community locali in progetti di valorizzazione per le istituzioni del territorio come ad esempio i musei, i borghi e le città, ma anche per iniziative e mezzi per la mobilità sostenibile.

Le società benefit stanno riscontrando un discreto successo nel nostro ordinamento, con una non trascurabile numerosità di nuove costituzioni o trasformazioni di società “tradizionali” in “benefit”.

Ciò che si avverte, però, è la mancanza di un reale incentivo (di natura economica e fiscale) alla costituzione e sviluppo di queste realtà.

Come descritto poc’anzi, sono sicuramente rilevanti gli impatti che questa nuova e differente forma di imprenditorialità può avere sul territorio e sulla comunità, anche e soprattutto in ambito turistico. Proprio questi potenziali impatti dovrebbero spingere il legislatore a riconoscere e introdurre degli incentivi significativi.

Una idea potrebbe essere quella di estendere i benefici in capo alle “start-up innovative” al settore delle “società benefit”.

Di quali vantaggi beneficiano le start-up innovative?

In estrema sintesi:

  • Benefici nel reperimento del capitale (finanza agevolata e investitori) tramite l’accesso a fondi speciali e a categorie di investimento non tradizionali (crowdfunding);
  • burocrazia semplificatain diversi passaggi;
  • maggiori opportunità e flessibilità nei contratti di lavoro.

Appare evidente come le due realtà siano profondamente diverse e separate: se start-up innovative beneficiano di una serie di vantaggi e agevolazioni al fine di perseguire lo scopo dell’innovazione di prodotto e di processo; le società benefit invece potrebbero raggiungere lo scopo sociale anche attraverso attività o processi “tradizionali” e quindi non aderenti agli scopi delle prime.

Un punto d’unione però potrebbe essere rappresentato dalla realtà delle start-up innovative nel turismo.

Infatti il DL 83/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento la realtà delle start-up innovative nel turismo: in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

I vantaggi delle start up innovative nel turismo sono sintetizzati in questo mio contributo: https://www.linkedin.com/pulse/start-up-innovative-e-turismo-giulio-benedetti/

A questo punto sarebbe sicuramente interessante, oltre che profondamente utile al settore del turismo, giungere all’unione delle 2 realtà, sposando le caratteristiche (e i benefici) delle start-up innovative del turismo con quelli delle società benefit.

Lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti può assistervi in merito ad ogni approfondimento necessario.

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