REQUISITI:

  • diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • frequentazione di un corso di formazione professionale avente gli obiettivi di fornire la preparazione necessaria per il superamenti dell’esame per l’iscrizione al ruolo e l’acquisizione di competenze e abilità professionali per esercitare l’attività di intermediazione immobiliare
  • aver superato l’esame di idoneità presso la Camera di Commercio della Provincia di residenza diretto ad accertare attitudine e capacità professionale nello svolgere l’attività di intermediario

ADEMPIMMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE:

Codice attività:683100 Attività di mediazione mobiliare

Partita Iva: è necessaria per l’ inizio attività

ADEMPIMENTI CAMERA DEL COMMERCIO:

Cosa serve: iscrizione

Dove rivolgersi: Ruolo mediatori c/o C.C.I.A.A. di residenza

Legislazione: Legge 39/1989 – Legge 57/2001 art. 18

ADEMPIMENTI INPS:

iscrizione INPS nella sezione commercianti e servizi- procedimento:la domanda degli imprenditori commerciali deve essere presentata  al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia di competenza entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

Essa si presenta sia per il titolare che per eventuali coadiutori familiari.

La Camere di Commercio trasmette periodicamente all’INPS i dati dei soggetti da iscrivere nella gestione speciale per i commercianti.

La decisione  sull’iscrizione del titolare e dei familiari coadiutori delle imprese commerciali spetta all’ INPS.

Gli adempimenti amministrativi  previsti per l’iscrizione saranno sostituiti da un’unica comunicazione on-line al Registro delle Imprese che avrà effetto anche ai fini previdenziali e assistenziali.

L’ importo dei contributi si calcola in base al reddito dell’impresa che è costituito dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono. Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali sono i redditi che verranno prodotti nel corso dell’anno il versamento va effettuato sulla base dei redditi d’impresa dichiarati l’anno precedente.

Nell’anno successivo andrà effettuato un versamento a conguaglio tra gli importi versati in acconto e quelli da versare in base al reddito effettivamente prodotto.

Il contributo entro limiti e massimi stabiliti annualmente in base agli indici Istat.