In data 15 dicembre 2015 con GU n. 291 è stato pubblicato il Comunicato dell’Agenzia delle entrate relativo alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, ai sensi dell’art.3, comma 1 del D.lgs. 314/1997, ai fini della determinazione dei costi chilometrici deducibili e dei fringe benefit attribuibili a dipendenti e collaboratori.
Le tabelle pubblicate sono le seguenti:
- Autoveicoli Benzina in produzione
- Autoveicoli Benzina fuori produzione
- Autoveicoli Gasolio in produzione
- Autoveicoli Gasolio fuori produzione
- Autoveicoli elettrici e ibridi in produzione
- Autoveicoli elettrici e ibridi fuori produzione
- Autoveicoli a benzina-GPL/benzina-metano/metano esclusivo in produzione
- Autoveicoli a benzina-GPL/benzina-metano/metano esclusivo fuori produzione
- Motoveicoli
Nel caso in cui mancasse il mezzo ricercato, la circolare ministeriale 326/1997 stabilisce che l’ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento il modello che risulta più simile.
Le tabelle sono composte di due colonne, una relativa al costo chilometrico su di una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, l’altra relativa al fringe benefit annuale.
I costi chilometrici sono necessari per quantificare l’importo dei rimborsi spettante a professionisti o a dipendenti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.
Il fringe-benefit, invece, consiste nella retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private: si tratta di quei veicoli messi a disposizione del dipendente anche a scopo personale e che, per questo, costituiscono “compenso” in natura e, quindi, reddito di lavoro dipendente, come indicato dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, inclusi nella voce “valori in genere, percepiti, a qualunque titolo dal lavoratore”.
Per effetto dell’armonizzazione disposta dal D.lgs. 314/97 il fringe benefit è soggetto, inoltre, a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL.
In particolare, per i mezzi di trasporto a uso promiscuo, il valore del “beneficio marginale” è uguale al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile, appunto, dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente (articolo 51, comma 4, del TUIR).
Se l’auto è assegnata al lavoratore in uso promiscuo soltanto per un periodo, il calcolo dell’imponibile va rapportato al periodo dell’anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo, ossia considerando il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato.
Si ricorda che…
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Per il veicolo fornito dall’azienda ma utilizzato solo a uso personale, invece, non può essere applicata la determinazione forfetaria e bisognerà utilizzare la regola generale disciplinata dall’articolo 9 del TUIR, che definisce il criterio del valore normale riferito, in questo caso, al valore di mercato del noleggio del tipo di automezzo utilizzato.
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