dichiarazioni fiscaliIn vista della dichiarazione precompilata, sono state modificate le regole per la certificazione delle ritenute operate dai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta.

Il D.Lgs. n.175/14 prevede infatti che:

·         i sostituti di imposta rilasciano un’apposita Certificazione Unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps), attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali;

·         le certificazioni, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (quindi entro il prossimo 28 febbraio vanno rilasciate quelle relative al 2014), ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;

·         le certificazioni sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (quest’anno il 9 marzo visto che il 7 cade di sabato) dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro, senza possibilità di applicare il cumulo. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.

Non è una novità che si debba rilasciare una certificazione delle somme corrisposte e delle trattenute operate, così come non è innovativo che tale certificazione debba essere consegnata (in forma cartacea) al percipiente entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

La novità, invece, si rinviene:

·         nell’obbligo di trasmissione telematica di tali documenti all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (quest’anno, poiché la scadenza coincide con un sabato, si provvederà entro il primo giorno lavorativo successivo, quindi il 9, come indicato in precedenza);

·         nell’esistenza di una specifica sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione non trasmessa o trasmessa con dati inesatti (salvo rimediare con un nuovo invio entro i 5 giorni dalla scadenza), peraltro non riducibile con il meccanismo del cumulo. Ciò sta a significare che se ometto 10 certificazioni, mi vengono addebitati 1.000 euro di sanzione. Sul tema peraltro l’Agenzia ha affermato che non risulta neppure applicabile il ravvedimento operoso per sanare una ritardata presentazione.

Di fronte a questo panorama, vi è l’ulteriore novità: che la certificazione dovrà essere compilata utilizzando il nuovo tracciato della Certificazione Unica, documento che incorpora il vecchio Cud (da sempre redatto su documentazione predeterminata) e le certificazioni degli altri redditi corrisposti (da sempre invece lasciate in forma libera), quali ad esempio i professionisti, gli agenti e rappresentanti, gli sportivi, etc.. Quindi, le “vecchie” certificazioni, rilasciate nel passato, oggi non possono più essere utilizzate.

Peraltro, va riscontrato che molte delle informazioni richieste non serviranno affatto alla elaborazione della dichiarazione precompilata; è ad esempio alla certificazione dei professionisti con partita Iva, degli agenti e rappresentanti, etc. soggetti per i quali si continuerà a compilare il classico modello Unico. Le istruzioni precisano che anche tali ritenute devono essere incluse nella Certificazione Unica.

Il flusso da inviare si compone di tre parti (di cui una obbligatoria e le altre due eventuali):

·         frontespizio (tipo di comunicazione, dati del sostituto, dati del firmatario, firma e all’impegno alla presentazione telematica;

·         quadro CT: informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;

·         Certificazione Unica vera e propria: dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Ai fini organizzativi, per raccordare l’operatività degli studi dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, al pari di quanto avviene per l’invio del modello 770, è data facoltà ai sostituti di suddividere il flusso telematico inviando separatamente, ad esempio:

·         frontespizio, quadro CT e certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati;

·         frontespizio e certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello utilizzabile così come le relative istruzioni di compilazione possono essere scaricate dal sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazionisostitutiimposta/certificazione+unica+2015/modello+cu+2015/indice+modello+cu+2015

Si ribadisce che tali certificazioni, oltre che inviate ai sostituiti, devono anche essere inviate all’Agenzia entro la richiamata scadenza del 9 marzo. Pertanto, anche i contribuenti che si occupano direttamente dell’invio delle certificazioni ai sostituiti, devono consegnarne tempestivamente una copia allo studio al fine di provvedere all’invio telematico della Certificazione Unica.

Considerando le pesantissime sanzioni per le omissioni e le irregolarità dell’invio, di cui in precedenza si è detto, si evidenzia alla clientela che si affida allo studio per l’adempimento, che tutte le fatture riportanti ritenute d’acconto operate nel 2014 devono essere tempestivamente consegnate allo studio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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