Scade il 30 settembre 2015 il termine per l’invio telematico di una nuova comunicazione all’Enea, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 65%) per il risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2014 e portate in detrazione nel modello Unico 2015 o nel modello 730/2015. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di primo invio telematico all’Enea entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori della scheda informativa contenente errori materiali nell’indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell’immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente.

La procedura per la fruizione della detrazione del 65% non prevede alcun obbligo preventivo all’inizio dei lavori. È obbligatorio, invece, inviare telematicamente all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori, la scheda informativa e, se necessario, copia dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica.

L’invio all’Enea di una scheda informativa rettificativa deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2015 per il periodo di imposta 2014) nella quale la spesa viene portata in detrazione. Non occorre procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell’onere.

 

Nel caso, invece, di omessa comunicazione all’Enea entro il termine di 90 giorni è possibile, al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione, utilizzare la procedura di remissione in bonis. A tal fine è necessario inviare tempestivamente la comunicazione all’Enea non precedentemente effettuata e versare la sanzione di 258 euro entro il termine di presentazione della prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione. Se, per esempio, il 90° giorno successivo al termine dei lavori coincide con il 3 marzo 2015, l’invio della comunicazione all’Enea deve essere effettuato entro il 30 settembre 2015 con il versamento della sanzione di 258 euro con il codice tributo 8114.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button