Ricordiamo a tutti i Clienti che, il prossimo 30 settembre 2014, scade il termine per provvedere all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2013.
Entro tale data lo Studio provvederà, quindi, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013 già predisposte negli scorsi mesi.
Ulteriore documentazione relativa al 2013 per integrazione dichiarazioni
Con la presente si intende ricordare alla gentile clientela che, nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2013 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 settembre p.v. è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione Unico 2014, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.
Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2013 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla.
L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione (30 settembre, appunto) evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.
Laddove dalla integrazione o presentazione nei termini della dichiarazione dovessero emergere omessi o insufficienti versamenti (non effettuati quindi alle ordinarie scadenze di versamento), il contribuente potrà ridurre le relative sanzioni utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso che prevede:
è la riduzione ad 1/8 (in quanto violazione definita oltre i 30 giorni dalla scadenza) della sanzione del 30% (quindi il 3,75%).
Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti
Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 30 settembre è possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti.
Con riferimento al caso della integrazione a favore della dichiarazione (possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva), qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2012, potrà presentare il modello Unico 2013 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella dichiarazione Unico 2014 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.
Investimenti all’estero
Come già ricordato più volte nelle precedenti circolari, l’art.9 della L. n.97/13, recante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” (Legge europea 2013), ha apportato alcune rilevanti modifiche al D.L. n.167/90, convertito, con modificazioni, dalla L. n.227/90 contenente la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”. In particolare le novità – in vigore dal 2013 – hanno riguardato:
Æ la revisione del regime sanzionatorio;
Æ l’eliminazione della soglia di euro 10.000 di rilevanza al 31.12 degli investimenti/attività estere;
Æ la figura del “titolare effettivo” come soggetto interessato dal monitoraggio.
È stato, quindi, creato un nuovo modulo RW all’interno del modello Unico 2014 che ha consentito di:
- evidenziare i soggetti che secondo la disciplina introdotta dalla L. 97/2013 risultano i “titolari effettivi” degli investimenti esteri;
- escludere gli adempimenti prima contenuti nelle sezione I e III del quadro RW, indicando soltanto l’ammontare delle consistenze estere;
- liquidare l’IVIE e l’IVAFE.
Anche in virtù delle predette modifiche, qualora non fosse già stato fatto, coloro che, alla data del 31/12/13, detengono investimenti all’estero, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio in modo tale da poter valutare la più opportuna modalità di compilazione del modello RW contenuto nel modello Unico 2014. |
Ravvedimento versamenti Iva 2013 e redditi 2012
Va, infine, ricordato che la data del 30 settembre 2014 rappresenta anche il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2013 (sia unificata che in forma autonoma): entro tale termine sarà, pertanto, possibile definire i versamenti Iva insufficienti o omessi relativi al 2013 utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, riducendo la sanzione ad 1/8 di quella ordinariamente prevista (quindi con una sanzione del 3,75% anziché del 30%).
Con riferimento alle imposte sui redditi e Irap, invece, la scadenza del 30 settembre 2014 rappresenta il termine ultimo per ravvedere le imposte liquidate e versate nell’anno 2013, riferite pertanto anche al saldo delle imposte relative al periodo d’imposta 2012.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.