Per commercio elettronico (E-commerce) si intende qualsiasi attività di supporto ad una attività commerciale, che venga svolta utilizzando il canale telematico Internet.
Tale attività permette di vendere beni e/o servizi, prodotti in formato digitale, operazioni finanziarie e di borsa, etc.
Si tratta, in ogni caso, di uno scambio commerciale che viene effettuato attraverso un canale elettronico di acquisto di beni e servizi, in cui il cliente sceglie on-line il prodotto.
Il Commercio Elettronico E-Commerce si concretizza in due grandi tipologie:
- E-commerce indiretto. Si tratta sostanzialmente di una vendita per corrispondenza che, invece di utilizzare canali “tradizionali”, utilizza i canali telematici (sostanzialmente: internet). Il venditore mette a disposizione sul proprio sito web (o su un sito web che si rende disponibile per questa attività) il catalogo dei prodotti con le caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna e i prezzi. Il cliente procede ad effettuare l’ordine per via telematica, ma riceve la consegna fisica del bene.
- E-commerce diretto. Si tratta del commercio elettronico di beni immateriali o digitalizzati in questo caso si parla di commercio elettronico diretto (on-line), in cui l’intera transazione commerciale, ivi inclusa la consegna del bene avviene per via telematica.
E’ sempre indispensabile aprire partita IVA per gestire un commercio elettronico?
Per rispondere a questa domanda, consigliamo questo nostro articolo:
E-commerce indiretto: regime iva
Il Commercio Elettronico Indiretto (E-commerce Indiretto) è costituito da quelle transazioni nelle quali:
- La cessione giuridica del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica;
- La consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali.
Di seguito prenderò in considerazione gli adempimenti che deve porre in essere un commerciante al dettaglio per avviare un’attività di E-commerce.
La cessione di beni nel commercio elettronico indiretto viene assimilata come anzidetto alla vendita per corrispondenza.
Pertanto ai fini IVA vengono applicate le relative norme interne, comunitarie e internazionali.
Vediamo, di seguito, le principali casistiche riscontrabili ai fini IVA in questa tabella.
Disciplina iva e-commerce indiretto
PAESE DEL FORNITORE PAESE DEL CLIENTE REGIME IVA NORMATIVA Italia Italia (P.Iva o privato) Operazione
imponibileArt. 2 DPR n. 633/72 *Italia Paese Ue (P.Iva) Cessione intracomunitaria Art. 41, co. 1 lett a) D.L. n.331/93 Italia Paese Ue (privato) Vendita a distanza Art. 41 co. 1 lett. b) D.L. n. 331/93 *Italia Paese Extra-Ue
(P.Iva o privato)Cessione
all’esportazioneArt. 8 DPR n. 633/72 Paese UE Italia (P.Iva) Acquisto
intracomunitarioArt. 38 D.L. n. 331/93 Paese UE Italia (privato) Vendita a distanza Art. 40 co. 3-4 D.L. n. 331/93 Paese Extra UE Italia (P.Iva o privato) Importazione Art. 67 DPR n. 633/72
E-commerce indiretto: operazioni interne
La disciplina IVA delle operazioni di commercio elettronico indiretto tra soggetti residenti in Italia è disciplinata dalle disposizioni contenute dal DPR n. 633/72.
Sono escluse le operazioni con stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Alle operazioni riconducibili al E-commerce indiretto, se il cliente è un “privato consumatore” si applica la disciplina delle vendite per corrispondenza.
Per questa ragione, secondo la Risoluzione n. 274/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, le corrispondenti operazioni non sono soggette:
- Né all’obbligo di emissione della fattura (elettronica o meno). Salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione. Come previsto dall’articolo 22, comma 1, n. 1), del DPR n. 633/72;
- Né all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. Questo poiché opera l’esonero di cui all’articolo 2, del DPR n. 696/1996.
I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell’IVA, devono essere, tuttavia, annotati nell’apposito registro di cui all’articolo 24 del DPR n. 633/72.
L’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione.
Inoltre, in sede di liquidazione periodica dell’IVA, lo scorporo dell’IVA deve avvenire con il metodo matematico (no ventilazione).
Questi aspetti, ricordiamo, riguardano esclusivamente i commercianti al minuto.
Tutti gli altri operatori economici che pongono in essere un’attività di E-commerce, per le operazioni verso privati, sono tenuti obbligatoriamente all’emissione della fattura.
E-commerce indiretto: operazioni intracomunitarie
Anche le operazioni di commercio elettronico indiretto tra controparti UE sono equiparate alle vendite a distanza.
Per questo tali operazioni seguono la disciplina IVA applicabile alle operazioni intracomunitarie. La normativa è dettata dall’articolo 40, commi 3 e 4 lettera b) e 41, comma 1 lettera b) del DL n 331/93.
Sono esclusi dalla disciplina della vendita a distanza i seguenti beni (articolo 41, comma 1 lettera b) del D.L. n. 331/93):
- Mezzi di trasporto nuovi;
- Beni da installare montare o assiemare da parte del fornitore o per suo conto;
- Prodotti soggetti ad accisa.
Nelle vendite on line di beni soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente, non è applicabile il regime delle vendite a distanza.
Per i beni soggetti ad accisa il luogo impositivo non dipende dalla condizione relativa all’ammontare delle vendite effettuate nello Stato membro di destinazione, ma soltanto dal soggetto che organizza il trasporto o spedizione dei beni.
Se quest’ultimo è curato dal cedente, l’IVA è dovuta nel Paese di destinazione, mentre se la spedizione (o il trasporto) è curata dal cessionario non residente, l’operazione resta soggetta ad IVA in Italia.
Nell’ambito delle operazioni intracomunitarie si possono configurare in generale tre ipotesi:
Acquisto intracomunitario b2c da cliente italiano
L’applicazione dell’IVA avviene in Italia, se il cedente comunitario ha effettuato vendite nei confronti di privati italiani nell’anno precedente o in corso d’anno, per un ammontare pari o superiore ad € 35.000.
In tale caso, il soggetto comunitario è tenuto a nominare un:
- Rappresentante Fiscale, ovvero
- A procedere all’Identificazione Diretta in Italia.
Questo ai sensi dell’articolo 35-ter, DPR n 633/1972, al fine di assolvere gli obblighi ai fini IVA nei confronti dell’erario italiano.
In caso di non superamento del predetto limite, il cedente comunitario assoggetta l’operazione ad IVA nel suo Stato di residenza. Questo salvo che, volontariamente, abbia optato per l’applicazione dell’imposta in Italia.
Acquisto intracomunitario b2c cliente ue
In questo caso l’operatore economico italiano che ha effettuato la vendita applica l’IVA italiana. Questo avviene se, nell’anno solare precedente ed in quello in corso non supera la soglia di:
- € 100.000, oppure
- L’eventuale minore soglia stabilita dallo Stato di residenza del cliente finale (privato consumatore).
Nel momento in cui il fatturato realizzato dall’impresa cedente italiana supera la soglia, tale impresa:
- E’ tenuta ad applicare in Fattura l’IVA del Paese di residenza del cliente;
- Deve identificarsi direttamente nel Paese, ovvero nominare un suo Rappresentante Fiscale.
La procedura da adottare da parte dell’operatore nazionale è la seguente:
- Acquisire una posizione IVA (mediante identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale) nello Stato di destinazione del bene. Questo per rilevare la cessione intracomunitaria fittizia ed effettuare il corrispondente acquisto intracomunitario;
- Assoggettare ad imposta la cessione nello Stato di destinazione, ivi territorialmente rilevante. Questo ai sensi dell’articolo 7-bis DPR n 633/72.
Nella tabella sottostante vengono indicate le soglie previste dagli Stati membri.
Soglie fatturato per identificazione diretta e-commerce indiretto
STATO SOGLIA STATO SOGLIA Austria €. 35.000 Svezia SEK 320.000 Belgio €. 35.000 Finlandia €. 35.000 Olanda €. 100.000 Cipro €. 35.000 Danimarca DKK 280.000 Estonia €. 35.000 Germania €. 100.000 Lettonia €. 35.000 Grecia €. 35.000 Lituania LTL 125.000 Spagna €. 35.000 Malta €. 35.000 Francia €. 100.000 Polonia PLN 160.000 Irlanda €. 35.000 Repubblica Ceca CZK 1.140.000 Italia €. 35.000 Slovacchia €. 35.000
Cessione e acquisto intracomunitario in cui il cedente e l’acquirente sono residenti in differenti Stati comunitari e sono entrambi soggetti passivi Iva
L’applicazione dell’IVA avviene secondo le regole dettate in via generale per gli acquisti intracomunitari. L’applicazione dell’IVA avviene attraverso il meccanismo del reverse charge nel Paese del soggetto acquirente.
Modifiche dal 2020 alla disciplina ecommerce indiretto
Per quanto riguarda invece le norme entrate in vigore dal 1° gennaio 2020 si specifica che esse introducono novità significative relativamente ai rapporti B2C all’interno dei paesi UE e alle importazioni dai paesi extra UE.
Con esclusivo riferimento ai rapporti B2C all’interno dei paesi UE, tali novità daranno luogo, in sintesi, alle seguenti rettifiche e integrazioni alla disciplina attuale:
- non si applicherà più la disciplina delle “vendite a distanza” ma si applicherà il criterio generale che le operazioni di commercio elettronico indirette saranno territorialmente rilevanti nel Paese UE di destinazione dei beni (e quindi nel paese in cui risiede l’acquirente privato);
- saranno eliminate le attuali “soglie di protezione” e sarà introdotta un’unica soglia di € 10.000,00, comune a tutti gli stati membri, al di sotto della quale le operazioni saranno rilevanti ai fini Iva nel Paese del cedente;
- se la predetta soglia comune sarà superata nel corso dell’anno, si applicherà, a partire da quel momento, il principio generale (ovvero tali operazioni si considereranno territorialmente rilevanti ai fini Iva nel Paese UE di destinazione dei beni);
- i cedenti potranno optare per la procedura semplificata MOSS (procedura ad oggi in uso per il commercio elettronico “diretto” che evita al cedente di identificarsi nel paese dell’acquirente e che gli consente, mediante la trasmissione di specifiche dichiarazioni Iva trimestrali, di effettuare i versamenti dell’imposta del proprio Paese).
Ecommerce indiretto: operazioni extra-ue
Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico indiretto vero controparti Extra-UE si applica la seguente disciplina IVA:
- Importazioni ex articolo 67 DPR n. 633/72. IVA, applicata in dogana, in bolletta doganale. Dovrà essere assolta congiuntamente alle imposte doganali;
- Esportazioni ex articolo 8 DPR n. 633/72. Emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta.
Nella pratica è assai frequente che le spedizioni avvengano a mezzo posta.
Per le importazioni di beni a mezzo posta sotto sotto forma di lettere e pacchi si considerano dichiarate in dogana per l’immissione in libera pratica nel momento della loro presentazione.
In dogana il destinatario è considerato il dichiarante e quindi il debitore dell’obbligazione doganale all’importazione.
Per importazioni < a 1.549,37 l’va e i diritti sono anticipati dall’amministrazione postale.
Per importazioni > a €. 1.549,37, è necessario presentare in dogana una dichiarazione su modello conforme DAU.
E-commerce indiretto in dropshipping
Il Drop Shipping rappresenta da qualche anno una delle nuove frontiere dell’e-commerce.
In pratica, consiste nella possibilità di vendere i propri prodotti online senza avere un magazzino fisico, evitando quindi il problema dell’invenduto.
Il venditore si affida al dropshipper, che spedirà direttamente i prodotti all’acquirente finale, fornendo garanzia e supporto (solitamente).
Il venditore online, assume la figura del procacciatore d’affari, procurando nella pratica il cliente e aggiungendo il proprio Mark-Up al prezzo finale.
A tal proposito consigliamo questo nostro articolo:
Commercio elettronico diretto: regime iva
Il commercio elettronico diretto (e-commerce diretto) è caratterizzato dal fatto che l’intera operazione commerciale (cessione e consegna del bene) avviene unicamente per via telematica, attraverso la fornitura di prodotti virtuali non tangibili.
I servizi ed i beni ceduti (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, ecc.), originariamente dematerializzati, vengono, infatti, concretati all’arrivo dal destinatario (download).
Le principali tipologie di servizi forniti tramite mezzi elettronici sono le seguenti: (Allegato I regolamento UE n. 282/2011).
- La fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- La fornitura di software e relativo aggiornamento;
- Tutta la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- La fornitura di musica, film, giochi, compresi quelli di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- La fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
Territorialita’ iva e-commerce diretto
I servizi elettronici, di telecomunicazione e tele-radiodiffusione a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore, sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente.
La norma di riferimento è l’articolo 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, ad opera dell’articolo 5 della Direttiva n. 2008/8/CE.
La norma di riferimento interna è l’articolo 7– sexies comma 1 lettera f) e g) del DPR n 633/72.
Norma secondo la quale:
Si considerano soggette a IVA in Italia, se rese a committenti non soggetti passivi d’imposta le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici. Questo quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e le prestazioni telecomunicazione e tele-radiodiffusione. Questo sempre quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione Europea.
Applicazione iva nel paese del committente
Quindi, per quanto attiene ai servizi digitali, non vi è distinzione tra rapporti B2B e B2C.
Questo, poiché le operazioni in esame sono assoggettate ad IVA nel Paese del committente (soggetto IVA o meno). Il tutto a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito (Paese Ue o Extra-Ue).
A livello procedurale, le modalità di applicazione dell’Iva saranno, invece, differenziate a seconda dello status del committente (soggetto Iva o meno), in quanto:
- Nei rapporti B2B, l’imposta sarà applicata dal cliente con il meccanismo del reverse charge;
- Nei rapporti B2C, invece, l’imposta sarà pagata direttamente dal fornitore (comunitario o extracomunitario): previa identificazione ai fini Iva nel Paese Ue del committente, avvalendosi del regime speciale del “Mini Sportello Unico” (MOSS).
Soglia di € 10.000 a livello ue per identificazione diretta
A partire dal 1° gennaio 2019 è stata introdotta una soglia annua a livello comunitario, pari ad € 10.000.
Soglia al di sotto della quale le operazioni di commercio elettronico diretto rese a privati consumatori di altri Paesi della UE rimangono imponibili ai fini dell’Iva nello Stato membro di stabilimento del prestatore.
Rimane, comunque, ferma la possibilità di optare per la tassazione a destinazione.
E’ stato inoltre che le operazioni di commercio elettronico diretto, per le quali il prestatore si sia avvalso dell’opzione al MOSS, devono seguire le regole di fatturazione previste nello Stato membro di identificazione del prestatore che si sia avvalso di tale opzione.
Per meglio dire, si applicano le regole di fatturazione del Paese ove l’operazione si considera territorialmente rilevante ai fini IVA.
E’ stato, infine, previsto che i soggetti passivi d’imposta extra-UE potranno avvalersi del MOSS anche se gli stessi risultano identificati ai fini IVA in uno o più paesi della UE. Il tutto, fermo restando il vincolo dell’assenza di stabilimento.
Mini one stop shop (“moss”)
Dal primo gennaio 2015 il regime speciale Iva, precedentemente applicato ai servizi elettronici forniti a consumatori finali da prestatori non stabiliti nell’UE, è stato esteso anche ai soggetti passivi identificati ai fini Iva in uno Stato membro.
Per ridurre e semplificare gli adempimenti fiscali derivanti dalla modifica della territorialità dei servizi digitali, il legislatore europeo ha previsto su base opzionale un regime speciale cosiddetto “MOSS – Mini One Stop Shop“.
Si tratta di un regime IVA che consente di dichiarare e versare l’imposta dovuta per le prestazioni verso privati consumatori europei ovunque fornite, nel solo paese di identificazione.
Ovviamente l’applicazione del regime prevede il rispetto da parte degli operatori che si iscrivono al regime speciale MOSS delle regole di fatturazione e delle aliquote IVA applicate nei vari Paesi UE.
Fatturazione nel regime iva moss
Vediamo adesso le singole modalità di fatturazione:
- Cliente italiano soggetto passivo Iva e fornitore UE. Il fornitore dovrà emettere fattura al momento del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DPR n. 633/72);
- Cliente italiano privato consumatore e fornitore UE. In base all’articolo 22, comma 1, n. 6-ter del DPR n. 633/72, la fattura non deve essere emessa se non richiesta dal cliente entro il momento di effettuazione dell’operazione (ovvero il pagamento del corrispettivo);
- Cliente estero soggetto Iva fornitore italiano. L’operazione è esclusa Iva in Italia (articolo 7-ter del DPR n. 633/72) ed è previsto l’obbligo di fatturazione: entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione, specificando in fattura la dicitura “inversione contabile” se il cliente è debitore d’imposta in altro Stato UE, oppure “operazione non soggetta” se il cliente è stabilito in Paese Extra-UE;
- Cliente estero privato fornitore Italiano. L’operazione è esclusa da IVA in Italia. Gli obblighi del fornitore italiano sono diversi a seconda che il medesimo sia o meno registrato al MOSS:
- fornitore iscritto al MOSS – è esonerato dagli obblighi di fatturazione e registrazione per i servizi digitali resi a clienti di altri Paesi UE;
- fornitore non iscritto al MOSS – per i clienti di altri Paesi UE, deve identificarsi ai fini Iva nei vari Paesi membri dei clienti.