In vista dell’avvicinarsi del 16 giugno, giorno in cui scade il termine per il versamento della prima rata dell’IMU e della TASI calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni applicabili nell’anno 2015, sul sito del Dipartimento delle Finanze, vengono ulteriormente ricordate le due principali novità relative alle due imposte introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

La prima novità riguarda l’esclusione della TASI dall’abitazione principale. Per il versamento della prima rata (oltre all’IMU già esente), non è dovuto il pagamento della TASI per:

 

  •  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;
  • per quella destinata ad abitazione principale dall’occupante: in questo caso, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento applicabile nell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90%.

 

Inoltre il versamento (a meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), non è dovuto anche per i seguenti casi:

 

  • una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

 

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

 

  •  i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

 

  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione  legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 

  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

La seconda novità riguarda l’esenzione IMU per i terreni agricoli da applicare già per il versamento della prima rata.

La Legge di Stabilità 2016 apporta rilevanti modifiche alla normativa sull’IMU (imposta municipale propria) e sulla TASI (Tassa sui servizi indivisibili).

1.1 IMU

Immobili

Dal 2016 viene ridotta al 50% la base imponibile sulle unità immobiliari non di lusso concesse in comodato ai parenti di primo grado che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia (oppure ne possieda un altro nello stesso comune purché non di lusso ed adibito ad abitazione principale);
  • il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Sono dal nuovo anno escluse dall’applicazione dell’IMU:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica
  2. l’abitazione principale e relative pertinenze e la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso (A/1, A/8 e A/9), per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione di 200 euro.

Terreni agricoli

Dal 2016 vengono abrogate le disposizioni introdotte in materia di esenzione IMU sui terreni agricoli dal Dl 4/2015 e tornano in vigore le disposizioni della Circolare MEF n°9 del 1993, contenente l’elenco dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esclusi dall’applicazione dell’imposta. Sono inoltre esenti i terreni:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola;
  • ubicati nelle isole minori;
  • ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

1.2 TASI

Il nuovo presupposto impositivo dal 1° gennaio sarà il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, fatta eccezione per i terreni agricoli e le abitazioni principali, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

La TASI dal 2016 non si applicherà più sugli immobili adibiti ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, fatta esclusione per gli immobili di lusso.

In caso di immobile non di lusso locato a soggetto che lo adibisca ad abitazione principale, quindi, il possessore versa solo la propria parte di TASI nella percentuale stabilita dal comune in base al regolamento 2015. La restante parte – fino al 2015 di competenza dell’inquilino – non verrà versata. Se nel 2015 il comune non aveva deliberato tale percentuale, il possessore è tenuto al versamento del 90% della TASI complessiva.

L’aliquota TASI si riduce allo 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fino alla variazione di destinazione o alla locazione. I comuni posso incrementare l’aliquota fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento.

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