É stato approvato in via definitiva il 10 maggio 2017 il Disegno di Legge denominato “ Jobs Act Autonomi ” che prevede agli articoli 8 e 9 significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 (Tuir).
L’entrata in vigore della Legge Jobs Act Autonomi avverrà dopo la pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale ma le nuove disposizioni si applicano già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, quindi con effetti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo del periodo d’imposta 2017 (Redditi 2018).
Le nuove regole del Jobs Act Autonomi dovrebbero quindi valere anche per le spese già sostenute dal 1° gennaio 2017 alla data di entrata in vigore della legge.
Le nuove disposizioni Jobs Act Autonomi contenute nell’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986
Per analizzare le modifiche intervenute nel testo dell’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 è necessario prendere in visione la attuale versione che è rimasta in vigore fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016:
“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare”.
- Le spese per l’esecuzione di un incarico riaddebitate al committente
Il primo periodo non è interessato dalle modifiche normative del D.D.L. “Jobs act Autonomi”. Il secondo periodo viene così riformulato:
«I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.
Ciò significa che a decorrere dal periodo di imposta 2017 le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente sono integralmente deducibili (non soggiacendo al limite del 75% dell’importo e al limite del 2% dei compensi percepiti).
Anche tutte le altre tipologie di spese relative all’esecuzione di un incarico e riaddebitate al committente (di qualsiasi tipo, non solamente spese di viaggio e trasporto) sono integralmente deducibili.
L’operazione di riaddebito al committente dei costi sostenuti dal professionista viene, pertanto, resa fiscalmente neutra.
- Le spese per la formazione professionale e le nuove tipologie di spese deducibili
Il terzo periodo non è interessato da modifiche. Nel quarto periodo, invece, viene eliminata la parte finale che inizia dopo l’ultimo punto e virgola. Vengono altresì introdotti il quinto, sesto e settimo periodo che così recitano:
“Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà”.
La principale novità del nuovo testo normativo è l’introduzione del quinto periodo nell’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986.
Fino al periodo di imposta 2016 le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale erano deducibili in misura pari al 50% del loro ammontare. Il nuovo testo amplia la possibilità di deduzione delle “spese per la formazione professionale” alle spese di iscrizione a master e corsi di formazione stabilendo la deduzione integrale di tutte tali tipologie di spese entro il limite annuo di euro 10.000. Vanno ricomprese nel calcolo del tetto massimo annuo anche le spese di viaggio e soggiorno collegate alla formazione (le spese di vitto e alloggio, se sostenute per la partecipazione a master, corsi, convegni o congressi, sono deducibili per intero). La nota di lettura del D.D.L. specifica che nel caso delle associazioni tra professionisti il limite di 10.000 euro deve essere inteso come riferito a ciascun socio o associato.
Il sesto periodo introduce la deducibilità entro il limite annuo di 5.000 euro delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Si tratta dei servizi prestati da soggetti accreditati al professionista per il suo inserimento nel mercato del lavoro.
Il settimo periodo introduce la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Si tratta di polizze assicurative contro il rischio del mancato pagamento degli onorari professionali.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.