A distanza di pochi mesi dalla Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016), il Governo interviene nuovamente sui conti dello Stato con la cosiddetta manovra correttiva (D.L. 50/2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 95 del 24 aprile.
Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali novità, in attesa della futura conversione in legge, a seguito della quale verrà inviata informativa dettagliata.
Articolo | Argomento |
Articolo 1 | Ampliata l’applicazione dello split payment
Viene ampliato, con decorrenza dalle operazioni per le quali sarà emessa fattura dal 1° luglio 2017, il perimetro di applicazione del cosiddetto regime dello split payment.In particolare, viene introdotto nell’alveo dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale il regime si renderà applicabile per le operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: · società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ., direttamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri; · società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1; · n. 1), cod. civ., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni; · società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., dalle società di cui ai precedenti punti, anche se rientranti al successivo punto o fra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, L. 196/2009; · società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, per effetto dell’abrogazione del comma 2, rientreranno nel campo applicativo tutti i soggetti con inclusione, quindi, anche dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/23017 dovrà essere emanato un decreto Mef contenente le disposizioni attuative |
Articolo 2 | Giro di vite alla detrazione Iva
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’Iva potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto.Nuovi termini per la registrazione delle fatture Viene modificato l’articolo 25, D.P.R. 633/1972, prevedendo che le fatture di acquisto siano registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione del documento. |
Articolo 3 | Le modifiche alla compensazione
Viene ridotta la soglia di utilizzo dei crediti in compensazione senza necessità del visto, che passa da 15.000 a 5.000 euro. Inoltre i titolari di partita Iva potranno procedere alla compensazione utilizzando esclusivamente i canali telematici messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate.Viene modificato anche il relativo regime sanzionatorio, prevedendo come in caso di compensazione in assenza del relativo visto o di apposizione da parte di soggetto non abilitato, è dovuta, oltre al recupero dell’indebito credito utilizzato, una sanzione pari al 30%. Inoltre, in caso di indebita compensazione viene inibito il successivo assolvimento utilizzando un valido titolo di credito |
Articolo 4 | Disciplina fiscale delle locazioni brevi
Viene disciplinata la fiscalità relativa alle cosiddette locazioni brevi, da intendersi come i contratti di locazione a uso abitativo di durata inferiore ai 30 giorni, inclusi quelli che prevedono l prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia de locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line.Per tali locazioni, con decorrenza 1° giugno 2017, si rendo applicabili le regole perviste per la cosiddetta cedolare secca, con aliquota del 21% in ipotesi di opzione. Tali previsioni si rendono applicabili anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle medesime condizioni di cui sopra. È fatto onere agli intermediari immobiliari, anche attraverso l’utilizzo di portali on line, di trasmettere i dati relativi ai contratti. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta alla metà in caso di trasmissione con un ritardo massimo di 15 giorni. Tali soggetti, inoltre, dovranno fungere da sostituti di imposta applicando, una ritenuta in misura pari al 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito |
Articolo 6 | Disposizioni in materia di giochi
Viene elevata, con decorrenza 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincete al lotto in misura pari all’8%.Viene, inoltre, fissato al 19% il prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), R.D. 773/1931. |
Articolo 7 | Riduzione Ace
Viene rimodulata in senso restrittivo la disciplina agevolativa per la ricapitalizzazione delle imprese di cui al D.L. 201/2011 nota come Ace.In particolare, a decorrere dal periodo di imposta in corso e quindi con impatto sul modello dichiarativo 2018, si dovranno conteggiare esclusivamente gli incrementi degli ultimi 5 esercizi. Tale periodo rileva anche ai fini del computo dei decrementi della base Ace, nonché della sterilizzazione per investimenti in titoli. Viene previsto, inoltre, un graduale allineamento tra le regole previste per i soggetti Irpef e per quelli Ires, fino alla perfetta coincidenza a partire dal periodo 2020. Le nuove regole si rendono applicabili ai fini del calcolo degli acconti di novembre |
Articolo 9 | Sterilizzazione clausole di salvaguardia
Per effetto delle modifiche apportate alla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 718, L. 190/2014, viene previsto l’incremento dell’aliquota Iva del 10% nella seguente misura:· 11,5% a decorrere dal 2018; · 12% a decorrere dal 2019 e · 13% a decorrere dal 2020; mentre l’aliquota Iva ordinaria subirà le seguenti variazioni: · 25% a decorrere dal 2018; · 25,4% a decorrere dal 2019; · 24,9% a decorrere dal 2020 e · 25% dal 2021 |
Articolo 10 | Reclamo e mediazione
Per effetto della modifica di cui all’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, per gli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, il limite per l’attivazione del reclamo viene elevato a 50.000 euro rispetto agli attuali 20.000 euro |
Articolo 11 | Definizione liti pendenti
Viene introdotta la possibilità di definizione delle controversie tributarie pendenti per le quali vi è stata al costituzione in giudizio in primo grado a cura del contribuente nel termine del 31 dicembre 2016.La chiusura agevolata prevede il versamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20, D.P.R. 602/1973, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973. Se la controversia concerne i soli interessi di mora o le sole sanzioni non collegate ai tributi, la definizione prevede il versamento del 40% degli importi in contestazione. Se, al contrario la controversia concerne solo le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. La definizione prevede la presentazione della domanda nel termine del 30 settembre 2017 e si perfeziona con il versamento del dovuto o della prima rata (ne sono previste un massimo di 3) nel termine del 30 settembre 2017. Nel caso di rateazione sono previste le seguenti scadenze: – 30 settembre 2017 – 30 novembre 2017 e 30 giugno 2018. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’articolo 6, D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni dalla L. 225/2016. Resta fermo che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice e, in caso di esito positivo, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro il 10 ottobre 2017 viene depositata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. Il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. L’Agenzia delle entrate dovrà emanare uno o più provvedimenti con cui rendere operative le previsioni. |
Articolo 46 | ZFU Sisma centro Italia
Viene istituita una ZFU nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell’agosto 2016.Il regime si rende applicabile alle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai 3 periodi di imposta precedenti a quello dell’evento, nonché alle imprese che avviano l’attività all’interno della zona entro il 31 dicembre 2017. Le agevolazioni, applicabili al periodo di imposta 2017 e 2018, consistono in: · esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di 100.000 euro, per ciascun periodo di imposta; · esenzione Irap nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta; · esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica; · esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente |
Articolo 54 | Durc
Viene previsto il rilascio del Durc ai soggetti che hanno proceduto alla rottamazione dei ruoli relativi ai debiti contributivi, previa presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, fermo restando che, in ipotesi di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, tutti i Durc rilasciati sono annullati |
Articolo 56 | Patent box
Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa al patent box, con decorrenza, per i soggetti solari, a partire dai periodi di imposta per i quali sono esercitate le opzioni nel 2017, mentre, per quelle non solari, le novità decorrono dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate dal 2017.Le modifiche concernono la detassazione del 50% anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di diversi beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, per la realizzazione di un prodotto, una famiglia di prodotti, un processo o un gruppo di processi. Con decreto Mise sarà rivisto il D.M. 30 luglio 2015 |
Articolo 58 | IRI
Viene modificato il nuovo regime Iri di cui all’articolo 55-bis, Tuir attraverso l’introduzione del comma 6-bis ai sensi del quale è previsto che, anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate dalle riserve di utili Iri, assoggettate all’imposizione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori e dei soci; ai medesimi soggetti è, tuttavia, riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta |
Articolo 59 | Transfer pricing
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 110, comma 7, Tuir, viene eliminato, nei trasferimenti infragruppo, il riferimento al valore normale e sostituito con la previsione per cui si deve fare riferimento alle “condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili”.Tale previsione si rende applicabile anche in ipotesi di riduzione reddituale ai sensi e secondo le previsioni di cui all’articolo 31-quater, D.P.R. 600/1973 |
Articolo 60 | Proventi a dipendenti e amministratori di società e Oicr
I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od Oicr ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzatisi considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:1. l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti; 2. i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo; 3. le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma o dai loro eredi, per almeno 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione. Le previsioni si rendono applicabili per i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. e in riferimento a proventi di soggetti residenti e istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni |
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti