I modelli Intrastat sono gli elenchi riepilogativi ai quali è affidato il compito di confrontare la coincidenza tra le operazioni dichiarate dagli operatori dei vari Stati membri: la loro scadenza è fissata per il giorno 25 di ogni mese (se contribuenti mensili) o il giorno 25 del mese successivo al termine di ogni trimestre (se contribuenti trimestrali).
Vediamo quali sono, allora, i caratteri fondamentali dell’adempimento.
I modelli Intrastat attualmente in vigore sono suddivisi in due principali tipologie, relative, rispettivamente, alle operazioni attive ed a quelle passive.
Ciascuno dei due modelli, inoltre, viene ulteriormente suddiviso in un frontespizio e 4 sezioni, dedicate alle cessioni (acquisti) ed alle relative rettifiche, ed alle prestazioni rese (ricevute) ed alle relative rettifiche.
Cessioni di beni e servizi resi
|
INTRA-1 | Frontespizio. |
INTRA-1bis | Sezione 1. Cessioni di beni registrate nel periodo | |
INTRA-1ter | Sezione 2. Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti | |
INTRA-1quater | Sezione 3. Servizi resi registrati nel periodo | |
INTRA-1quinquies | Sezione 4. Rettifiche ai servizi resi nei periodi precedenti | |
Acquisti di beni e servizi ricevuti
|
INTRA-2 | Frontespizio. |
INTRA-2bis | Sezione 1. Acquisti di beni registrati nel periodo | |
INTRA-2ter | Sezione 2. Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti | |
INTRA-2quater | Sezione 3. Servizi ricevuti registrati nel periodo | |
INTRA-2quinquies | Sezione 4. Rettifiche ai servizi ricevuti nei periodi precedenti |
La periodicità di presentazione dei modelli
I modelli Intrastat vanno presentati, esclusivamente in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, che può essere trimestrale o annuale (la periodicità annuale è stata ormai abrogata) secondo le regole esposte nella tabella che segue.
Intra 1 | Periodicità trimestrale | Solo a condizione che nei quattro trimestri precedenti non venga superata né per le cessioni intracomunitarie di beni né per i servizi resi un ammontare totale trimestrale di € 50.000.
Esempi: cessioni < = 50.000 + servizi < = € 50.000 servizi |
Periodicità mensile | In tutti gli altri casi.
Esempi: cessioni € 50.000 + € 50.001 servizi cessioni € 50.001 + € 50.000 servizi cessioni € 50.001 + € 0 servizi cessioni € 0 + € 50.001 servizi |
|
Intra 2 | Periodicità trimestrale | Come sopra, ma con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti. |
Periodicità mensile |
Come si vede, dunque, l’individuazione della periodicità va fatta in modo distinto tra Intra1 e Intra2.
In particolare, poi, va ricordato che:
- i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 4 trimestri possono adottare la periodicità trimestrale, a meno che non abbiano superato la soglia nei trimestri già trascorsi;
- i soggetti trimestrali hanno la facoltà di presentare i modelli con cadenza mensile, ma in tal caso devono mantenere tale scadenza per l’intero anno solare;
- il ritorno alla presentazione trimestrale, da parte di un mensile, può avvenire solo se il contribuente non supera le soglie di € 50.000 per almeno quattro trimestri consecutivi;
- presentano con periodicità mensile coloro che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d’urgenza in Regioni sinistrate.
Le sanzioni per errori ed omissioni
Gli errori relativi ai modelli Intra sono puniti con sanzioni relativi sia alla parte statistica che a quella fiscale, come dettagliato nelle tabelle che seguono.
Violazione di natura statistica | Sanzione |
omissione o inesattezze dei dati | da € 516 a € 5.164 per violazioni commesse da società od enti
da € 206 a 2.065 per violazioni commessa da persone fisiche |
omissione o inesattezze dei dati, purché integrati nel termine fissato dall’Ufficio | sanzioni di cui sopra ridotte a metà |
integrazione o correzione spontanea di dati mancanti o inesatti | nessuna sanzione |
Violazione fiscale | Sanzione | Ravvedimento operoso |
Omessa presentazione dell’elenco | Da € 516 a € 1.032 per ciascun elenco
N.B. la sanzione è ridotta del 50% (da 258 a 516) nel caso di presentazione entro 30 gg dalla richiesta dell’Ufficio. La stessa misura è dovuta in caso di presentazione tardiva spontanea (circolare n.23/E/99) |
Per le violazioni commesse dal 01/2/2011 la sanzione viene ridotta ad 1/8° del minimo (€ 64) |
Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare | Da € 516 a € 1.032
La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo |
/ |
Il ravvedimento è eseguibile ai sensi della lettera b) del co.1 dell’art.13 del D.Lgs. n.472/97, quindi entro la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (risoluzione n.20/E/05), presentano l’elenco omesso e versando la sanzione ridotta utilizzando il modello F24 (si ritiene valido il codice tributo 8911).