I modelli Intrastat sono gli elenchi riepilogativi ai quali è affidato il compito di confrontare la coincidenza tra le operazioni dichiarate dagli operatori dei vari Stati membri: la loro scadenza è fissata per il giorno 25 di ogni mese (se contribuenti mensili) o il giorno 25 del mese successivo al termine di ogni trimestre (se contribuenti trimestrali).

Vediamo quali sono, allora, i caratteri fondamentali dell’adempimento.

I modelli Intrastat attualmente in vigore sono suddivisi in due principali tipologie, relative, rispettivamente, alle operazioni attive ed a quelle passive.

Ciascuno dei due modelli, inoltre, viene ulteriormente suddiviso in un frontespizio e 4 sezioni, dedicate alle cessioni (acquisti) ed alle relative rettifiche, ed alle prestazioni rese (ricevute) ed alle relative rettifiche.

 

 

Cessioni di beni e servizi resi

 

INTRA-1 Frontespizio.
INTRA-1bis Sezione 1. Cessioni di beni registrate nel periodo
INTRA-1ter Sezione 2. Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti
INTRA-1quater Sezione 3. Servizi resi registrati nel periodo
INTRA-1quinquies Sezione 4. Rettifiche ai servizi resi nei periodi precedenti
Acquisti di beni e servizi ricevuti

 

INTRA-2 Frontespizio.
INTRA-2bis Sezione 1. Acquisti di beni registrati nel periodo
INTRA-2ter Sezione 2. Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti
INTRA-2quater Sezione 3. Servizi ricevuti registrati nel periodo
INTRA-2quinquies Sezione 4. Rettifiche ai servizi ricevuti nei periodi precedenti

 

La periodicità di presentazione dei modelli

I modelli Intrastat vanno presentati, esclusivamente in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, che può essere trimestrale o annuale (la periodicità annuale è stata ormai abrogata) secondo le regole esposte nella tabella che segue.

 

Intra 1 Periodicità trimestrale Solo a condizione che nei quattro trimestri precedenti non venga superata per le cessioni intracomunitarie di beni per i servizi resi un ammontare totale trimestrale di € 50.000.

Esempi:

cessioni < = 50.000 + servizi < = € 50.000 servizi

Periodicità mensile In tutti gli altri casi.

Esempi:

cessioni € 50.000 + € 50.001 servizi

cessioni € 50.001 + € 50.000 servizi

cessioni € 50.001 + €         0 servizi

cessioni €         0 + € 50.001 servizi

Intra 2 Periodicità trimestrale Come sopra, ma con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti.
Periodicità mensile

 

Come si vede, dunque, l’individuazione della periodicità va fatta in modo distinto tra Intra1 e Intra2.

In particolare, poi, va ricordato che:

  1. i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 4 trimestri possono adottare la periodicità trimestrale, a meno che non abbiano superato la soglia nei trimestri già trascorsi;
  2. i soggetti trimestrali hanno la facoltà di presentare i modelli con cadenza mensile, ma in tal caso devono mantenere tale scadenza per l’intero anno solare;
  3. il ritorno alla presentazione trimestrale, da parte di un mensile, può avvenire solo se il contribuente non supera le soglie di € 50.000 per almeno quattro trimestri consecutivi;
  4. presentano con periodicità mensile coloro che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d’urgenza in Regioni sinistrate.

Le sanzioni per errori ed omissioni

Gli errori relativi ai modelli Intra sono puniti con sanzioni relativi sia alla parte statistica che a quella fiscale, come dettagliato nelle tabelle che seguono.

 

Violazione di natura statistica Sanzione
omissione o inesattezze dei dati da € 516 a € 5.164 per violazioni commesse da società od enti

da € 206 a 2.065 per violazioni commessa da persone fisiche

omissione o inesattezze dei dati, purché integrati nel termine fissato dall’Ufficio sanzioni di cui sopra ridotte a metà
integrazione o correzione spontanea di dati mancanti o inesatti nessuna sanzione

 

Violazione fiscale Sanzione Ravvedimento operoso
Omessa presentazione dell’elenco Da € 516 a € 1.032 per ciascun elenco

N.B. la sanzione è ridotta del 50% (da 258 a 516) nel caso di presentazione entro 30 gg dalla richiesta dell’Ufficio. La stessa misura è dovuta in caso di presentazione tardiva spontanea (circolare n.23/E/99)

Per le violazioni commesse dal 01/2/2011         la sanzione viene ridotta ad 1/8° del minimo (€ 64)
Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare Da € 516 a € 1.032

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo

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Il ravvedimento è eseguibile ai sensi della lettera b) del co.1 dell’art.13 del D.Lgs. n.472/97, quindi entro la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (risoluzione n.20/E/05), presentano l’elenco omesso e versando la sanzione ridotta utilizzando il modello F24 (si ritiene valido il codice tributo 8911).

 

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