L’articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) determina l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cosidetto “spesometro”).

Tale norma ha stabilito che i soggetti Iva devono comunicare i dati di tutte le fatture relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, comprese quelle emesse nei confronti di soggetti privati.

I termini di presentazione della comunicazione delle operazioni effettuate nel 2016 sono:

  • il 10 aprile 2017, per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile;
  • il 20 aprile 2017, per tutti gli altri.

In particolare, le operazioni da comunicare sono le seguenti:

  • Per le operazioni in regime IVA ORDINARIO (intermediazione e vendita di servizi singoli non preacquisiti):
    • In caso di operazioni documentate da fattura: devono essere comunicate tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, a prescindere dall’importo;
    • In caso di operazioni non documentate da fattura: devono essere comunicate le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva;
  • Per le operazioni in regime IVA 74TER (pacchetti turistici e vendita di servizi singoli preacquisiti):
    • devono essere comunicate le vendite di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA,
    • devono essere comunicati tutti gli acquisti a prescindere dall’importo.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione :

  • le importazioni, le esportazioni indicate all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria,
  • le operazioni di importo pari o superiore a tremilaseicento euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Le istruzioni circa la corretta compilazione del modello sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Modello+operazioni+iva/).

 

PARTICOLARITA’ DI COMPILAZIONE SPECIFICHE PER LE AGENZIE VIAGGI

  • QUADRO FA – OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA

In caso di comunicazione dei dati in forma aggregata, si provvederà alla compilazione del quadro FA “operazioni esposte in forma aggregata”:

In particolare:

  • Relativamente alle operazioni documentate da fatture emesse in regime 74-ter:
    • Andranno indicate nel riquadro “9-operazioni con IVA non esposta”
    • Devono essere indicate solo le operazioni di vendita di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro;
    • Conseguentemente è necessario acquisire il codice fiscale di tutti i clienti (anche privati) e ai fini della comunicazione andranno indicati i dati delle operazioni di vendita di ammontare pari o superiore al suddetto limite;
    • Per le Agenzie Viaggi organizzatrici che vendono i propri pacchetti turistici ai clienti finali tramite Agenzie Viaggi intermediarie (mandato con rappresentanza) è necessario acquisire il codice fiscale dei clienti anche se domiciliati presso Agenzia Viaggi intermediaria, in quanto è onere dell’Agenzia Viaggi organizzatrice comunicare i dati relative alle operazioni di vendita effettuate verso il cliente finale, sempre per importi pari o superiori ad euro 3.600,00;
    • Non devono essere comunicati gli acconti ricevuti dai clienti (ai sensi dell’art. 1, comma 6, del DM del 30 luglio 1999, n. 340): come noto infatti la fattura deve essere emessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi: partenza del viaggiatore o incasso del 100% del corrispettivo, a nulla valendo l’incasso di eventuali acconti ai fini della fatturazione delle operazioni;
    • Liste nozze: parametro di riferimento per il limite di esenzione di euro 3.600,00 è il contratto sottoscritto con gli sposi (sia che l’intestatario sia un solo sposo che entrambe gli sposi). I singoli importi ricevuti dai donatori costituiscono versamento in acconto relativamente al rapporto in essere con gli sposi.

 

  • Operazioni Intracomunitarie (vendite e acquisti):
    • Ai sensi della Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2011, n. 24/E sono escluse dalla comunicazione “spesometro” le operazioni effettuate e ricevute già inserite nei modelli Intrastat;
    • Tuttavia tutte le operazioni da e verso soggetti intracomunitari che non sono state inserite nei modelli Intrastat (per motivi di esclusione dall’obbligo di comunicazione di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies DPR 633/1972, ad esempio hotel, trasporti, ecc.) devono essere comunicate nello spesometro.

 

  • Operazioni vs paesi Black List:
    • Come noto il DL 193/2016 ha abolito la comunicazione telematica delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti “black list” (D.L. 40/2010), già a decorrere dall’anno 2016: si ritiene che, pur venendo meno l’obbligo di comunicazione “black list”, le relative operazioni siano da rilevare nell’ambito dello spesometro in quanto applicabile ciò che è ordinariamente previsto per le operazioni con l’estero. Si attendono, però, chiarimenti sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

  • Attività di intermediazione (autofatture 74ter c.8, provvigioni di intermediazione in regime IVA ordinario):
    • L’agenzia viaggi intermediaria deve inserire nella dichiarazione spesometro solo ed esclusivamente le provvigioni percepite, i compensi di intermediazione e i diritti di agenzia;
    • L’ammontare del pacchetto turistico o servizio singolo intermediato non rientrano tra gli obblighi di comunicazione dell’agenzia viaggi intermediaria, bensì solo ed esclusivamente negli obblighi di comunicazione dell’agenzia viaggi organizzatrice.

 

  • QUADRI FE / FR – FATTURE EMESSE / FATTURE RICEVUTE

In caso di compilazione dei dati in forma analitica, si provvederà alla compilazione del quadro FE “fatture emesse” o FR  “fatture ricevute”

Valgono le stesse considerazioni espresse per il quadro FA, con l’accortezza di barrare la casella “4 – IVA non esposta in fattura” per le operazioni in regime IVA 74ter.

 

  • QUADRO TU – OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO

Come noto, in deroga al divieto di utilizzo del contante per operazioni di importo unitario superiore ad Euro 3.000, il limite è pari ad  Euro 15.000 (art. 3 DL 16/2012) in presenza di acquisti effettuati presso agenzie di viaggio da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi UE/SEE, che abbiano residenza fuori dall’Italia.

Per beneficiare di tale deroga è necessario adempiere a quanto previsto dal DL 16/2012 (comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate e raccolta di documentazione anagrafica oltre a versamento su conto corrente bancario entro il primo giorno feriale successivo allo svolgimento dell’operazione) ed è inoltre obbligatoria la compilazione del Quadro TU con tutti i riferimenti raccolti:

 

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