Con provvedimento direttoriale del 28 marzo 2017 l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni.

La principale novità contenuta nel nuovo modello TR attiene all’innalzamento a 30.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, il legislatore è infatti intervenuto sul precedente limite pari a 15.000 euro raddoppiandolo.

Si ricorda che la soglia è stata modificata con solo rifermento alla richiesta di rimborso del credito, nessuna modifica per le compensazioni orizzontali per le quali il limite oltre il quale necessita l’apposizione del visto di conformità resta ancorato ai 15.000 euro.

 

A questa novità si aggiungono le seguenti:

  • possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
  • l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
  1. a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012;
  2. b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3) all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

  1. c) da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  2. d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Con la nuova normativa e le nuove regole relative al rimborso Iva vengono modificate le disposizioni contenute nell’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972 e viene spostata la soglia massima di credito per il quale si necessita di garanzia o fideiussione bancaria da 15.000 a 30.000 euro.

Ne deriva la seguente situazione:

Compensazione
fino a 5.000 euro nessun adempimento
superiore a 5.000 euro presentazione del modello Iva – dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Superiore a 15.000 euro presentazione del modello Iva 2017 con apposizione del visto di conformità
Rimborso
Sotto i 30.000 euro senza prestazione di garanzia
Sopra i 30.000 euro Con rimborso con garanzia

Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di aprile per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre del 2017, anche quest’anno il termine di presentazione scade il 2 maggio in quanto il 30 aprile cade di domenica, tuttavia si segnala che la presentazione telematica effettuata in data 1 o 2 maggio, ancorché considerata nei termini, comporta un differimento al giorno 16 del mese successivo (in questo caso il 16 giugno) dell’eventuale utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva emergente dal modello per l’importo eccedente i 5.000 euro.

Di seguito si ripercorrono funzioni, regole e scadenza della richiesta di rimborso tenendo conto delle novità sopra citate.

 

Funzione del modello TR

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive).

In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

 

Regole di utilizzo

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello sino all’importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

 

Nessun visto per la compensazione orizzontale del credito trimestrale

Differentemente da quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso, la richiesta in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale eccedente la soglia di 15.000 euro non prevede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista.

Si tratta di una differenza (forse ingiustificata) rispetto alla necessaria apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva, ma allo stato normativo attuale non è possibile concludere diversamente.

 

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente monitorato il credito Iva periodico risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti di ammontare significativo, a contattare lo studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

 

Modalità di presentazione La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica.
Termine di presentazione La presentazione del modello TR deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre:

I trimestre Æ entro 2 maggio 2017 (il 30 aprile cade di sabato)

II trimestre Æ entro 31 luglio 2017

III trimestre Æ entro 31 ottobre 2017

Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione:

·      per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin dal mese successivo al compimento del trimestre ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR;

·      per crediti Iva superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR.

La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).

La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale home banking).

Visto di conformità Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale non è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità.

Con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale, invece, laddove eccedenti l’importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste.

Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale Le condizioni che consentono l’utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:

·      aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalente-mente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, comma 5, 6, 7 (reverse charge interno);

·      operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

·      soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia;

·      acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;

·      operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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