dichiarazioni fiscaliA partire dall’anno 2014 le regole di utilizzo e di compilazione del modello polivalente definito “Spesometro”, dopo le deroghe concesse per talune situazioni fino al 31 dicembre 2013, entrano definitivamente a regime.

In vista della prossima scadenza di trasmissione telematica del modello, riferito alle operazioni effettuate nell’anno 2014, evidenziamo le novità che interessano l’adempimento in questione.

 

Gli utilizzi del modello “Spesometro”

Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo Spesometro:

  • può (facoltà) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro;
  • va (obbligo) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione;
  • va (obbligo) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010);
  • va (obbligo) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del d.P.R. n.633/72, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro.

 

Le operazioni interessate

Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle importanti semplificazioni introdotte dall’art.2, co.6 D.L. n.16/12 (che ha modificato l’originaria disposizione contenuta nell’art.21 D.L. n.78/10). Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:

  • operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: in relazione alle quali:
    • non è più presente l’originaria soglia di 3.000 euro e quindi vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione in merito ai collegamenti tra le varie fatture emesse/ricevute (non sempre semplici da effettuare, soprattutto se chi gestisce la compilazione della comunicazione non conosce nei dettagli l’attività, come avviene nei casi di contabilità affidata al consulente);
    • la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati).
  • operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali invece rimane l’originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell’Iva), il che porta a concentrare l’attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).

Delicate valutazioni si sono poste in passato con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta.

In relazione a tali operazioni è consentito che l’annotazione sui registri Iva possa avvenire “confondendo” tali fatture nel totale dei corrispettivi di giornata, evidenziando unicamente gli estremi numerici dei documenti.

Sul punto il Provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 al par.3.2. chiarisce che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.

Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato Provvedimento 2 agosto 2013, al par.3.3 aveva concesso limitatamente agli anni 2012 e 2013, per motivi di semplificazione, che in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del d.P.R. n.633/72, potevano comunicare le sole operazioni attive per le quali veniva emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.

 

N.B. È importante segnalare che per l’anno 2014 tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall’importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica.

 

I termini di presentazione dello Spesometro

Con riferimento ai termini di presentazione si evidenzia che il richiamato Provvedimento datato 2 agosto 2013 ha differenziato il termine di presentazione dello Spesometro a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l’annualità oggetto di comunicazione.

Le istruzioni attualmente disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate fanno riferimento all’invio delle “comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento” e posto che il Provvedimento 2 agosto 2013 al paragrafo 8.2 fa riferimento alle “comunicazioni relative al 2013 e successivi…”, anche per l’anno 2014 i soggetti tenuti all’adempimento dovranno trasmettere il modello:

  • entro il 10 aprile 2015 se nel 2014 hanno effettuano liquidazioni Iva mensili;
  • entro il 20 aprile 2015 se nel 2014 hanno effettuano liquidazioni Iva trimestrali.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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