A partire dal 20 luglio 2016  gli atti costitutivi e gli statuti delle start-up innovative in forma di srl potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale, senza quindi ricorso all’atto notarile, secondo le modalità previste dall’articolo 24 del CAD (codice dell’amministrazione digitale), di cui al DLgs 82 del 7 marzo 2005, attraverso la piattaforma startup.registroimprese.it, con notevole risparmio di denaro e di tempi burocratici.

Il DL 3/2015 all’art.4 comma 10-bis, infatti, ha previsto che le società a responsabilità limitata start-up innovative possano redigere l’atto costitutivo e lo statuto – in deroga all’art.2463 del codice civile – in formato elettronico, firmato digitalmente dai soci o dall’unico socio in caso di srl unipersonale. La nuova modalità è facoltatativa e alternativa alla modalità ordinaria tramite atto pubblico, come affermato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 17 febbraio 2016.

Successivamente con decreto direttoriale del 1°luglio 2016 sono state approvate le specifiche tecniche per la struttura di tale modello informatico e definite le disposizioni applicative con la Circolare 3691/C del 1 luglio 2016.

La sottoscrizione elettronica dell’atto deve avvenire da parte di ciascun contraente o da parte dell’unico sottoscrittore, qualora la società sia unipersonale, senza possibilità di prevedere modalità di sottoscrizione alternative, sopratutto al fine di consentire le necessarie e corrette verifiche da parte dell’ufficio del registro e delle norme antiriciclaggio.

Inoltre, è stato chiarito che l’ufficio accettante dovrà preliminarmente:

  • effettuare l’adeguata verifica del titolare effettivo e, ove la sottoscrizione dell’atto costitutivo avvenga non all’interno dell’ufficio, ma in via remota, e ove l’ufficio non possa provvedere all’identificazione de visu del o dei contraenti, applicare l’articolo 28 del D.Lgs. 231/2007 attraverso l’utilizzo esclusivo del dispositivo di firma digitale;
  • verificare che, l’oggetto sociale del concetto di produzione, sviluppo e commercializzazione di un bene o un servizio innovativo, sia lecito, possibile, determinato o almeno determinabile;
  • verificare la capacità giuridica e di agire del o dei costituenti.

Infine, il Ministero nella circolare chiarisce che la modalità di iscrizione provvisoria dell’atto costitutivo in sezione ordinaria persiste sino a che l’ufficio non verifichi in via definitiva l’esistenza di tutti i requisiti indicati dall’articolo 25 del DL 179 del 2012, che qualifichino la start-up, e non provveda all’iscrizione della stessa in sezione speciale.

Solo dopo aver eseguito l’iscrizione in sezione speciale, si consolida anche quella in sezione ordinaria e viene meno la cautela nei confronti del mercato dell’indicazione della iscrizione provvisoria.

L’atto viene previamente registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente nella piattaforma della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, proprio al fine di attuare la procedura di autoliquidazione delle imposte.

Successivamente deve essere iscritto:

  • nella sezione ordinaria tramite una pratica di comunicazione unica all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio;
  • nella sezione speciale, in caso di start-up innovativa, utilizzando le vie ordinarie.
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