Con provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017, il direttore dell’Agenzia delle entrate fissa i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e quelli per l’esclusione dal cosiddetto elenco Vies.
Il Vies, si ricorda, è un elenco telematico che contiene i soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni di beni ovvero la possibilità di prestare o ricevere servizi).
Verifica delle posizioni Iva attive ed iscritte al Vies
Il provvedimento in commento elenca le situazioni nelle quali l’Amministrazione finanziaria denota un rischio di evasione tale da indurla a cessare la partita Iva in questione.
Gli elementi di rischio che accendono l’interesse dell’Agenzia possono essere relativi tanto al titolare della ditta individuale ovvero al rappresentante legale della società, quanto possono riguardare lo svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria. Tali elementi sono in particolare relativi a omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi, ovvero collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.
Qualora si realizzino tali condizioni la posizione viene messa sotto monitoraggio e la posizione può essere approfondita anche con accessi nei luoghi di svolgimento dell’attività, per accertare l’esistenza dell’attività, la congruenza con quanto dichiarato in sede di apertura dell’attività ovvero al momento di iscrizione al Vies, l’effettiva attività esercitata e la correttezza del luogo di esercizio dell’attività.
Tali controlli vengono effettuati:
- entro sei mesi dall’inizio dell’attività o dall’iscrizione al Vies;
- ovvero in ogni momento quando l’Agenzia ravvisi una modifica dei parametri di rischio.
Cessazione della partita Iva
Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per effettuare operazioni Iva, l’ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta.
Tale cancellazione ha altresì effetto anche ai fini della permanenza dell’elenco Vies.
Cancellazione dal Vies
Qualora dalle verifiche effettuate risulti che il soggetto è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto Iva per lo svolgimento dell’attività, ma abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l’ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati Vies, inibendo quindi la sua operatività successiva con altri soggetti comunitari.
Il contribuente escluso dalla banca dati Vies può comunque presentare all’ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione una specifica istanza di inclusione nella banca dati citata, direttamente o mediante posta elettronica certificata.
L’ufficio, valutate le motivazioni addotte dal contribuente, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati, dopo aver verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.