È stato sottoposto alla Direzione Centrale Rischi dell’Inail un quesito circa l’obbligo assicurativo del socio che riveste anche la qualifica di amministratore unico. Per rispondere alla domanda ricevuta l’Inail ha ricostruito l’evoluzione giurisprudenziale del rapporto tra socio e società riportandolo al concetto di “dipendenza funzionale”: il socio opera per conto della società che rappresenta, ed è proprio l’attività manuale che lo pone in dipendenza della stessa, a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro (subordinato o meno). Sostanzialmente l’Inail sostiene che l’obbligo assicurativo sussiste in tutti i casi in cui il soggetto svolge un’attività lavorativa, manuale o non manuale in favore della società con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità, a nulla rilevando l’esistenza di un vincolo di dipendenza.
Tale obbligo era stato sostenuto da diverse sedi dell’istituto ma era stato escluso dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, tenuto conto della titolarità di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dei quali dispone l’amministratore unico, poteri che lo slegavano dal nesso di dipendenza.
Con nota n.1501 del 27 febbraio 15 l’Inail ha precisato che lo svolgimento materiale dell’attività comporta l’obbligo della tutela assicurativa del socio anche se questi, quale amministratore unico, eserciti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (diviene irrilevante l’esistenza in capo all’amministratore dei poteri di gestione della società e ancora ha ampliato l’ambito applicativo della norma anche agli amministratori unici non soci. |
L’obbligo assicurativo scatta però solo nel caso in cui l’amministratore unico svolga una attività manuale protetta ai sensi dell’art.1 d.P.R. n.1124/65 a favore della società e in base alle direttive della stessa. Tra tali attività rientra anche l’uso di un autoveicolo o dei pc.
I requisiti quindi affinché scatti l’obbligo assicurativo sono:
- qualifica di amministratore unico,
- esercizio di una delle attività protette di cui all’art.1 d.P.R. n.1124/65.
Va anche ricordato che se l’ufficio di amministratore rientra nei compiti istituzionali e nell’oggetto proprio dell’arte o professione, il reddito verrà attratto nel lavoro autonomo professionale e quindi non scatterà alcun obbligo assicurativo.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.