É stato recentemente pubblicato in G.U. il D.M. 15 giugno 2016 contenente le modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contaminate da amianto, diventa quindi operativo il credito di imposta pari al 50% delle spese per la bonifica sostenute nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016.
Beneficiari
Possono beneficiare di tale credito tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa senza distinzione per natura giuridica, dimensioni aziendali e regime contabile adottato.
Oggetto del beneficio
Sono agevolati gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alle spese di consulenza professionale e alle perizie tecniche nel limite del 10% della spesa complessiva sostenuta, e comunque non oltre 10.000 euro per ciascuna bonifica.
Condizioni del beneficio
Il beneficio consta in un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi di bonifica effettuati nel periodo 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 a condizione che la spesa complessiva per ciascun intervento sia almeno pari a euro 20.000 con un limite di spesa pari a euro 400.000.
L’agevolazione non è cumulabile (quanto alle medesime voci di spesa) con altre agevolazioni e deve rispettare i limiti degli aiuti “de minimis”.
In merito al momento in cui si considerano sostenute le spese occorre fare riferimento al principio di competenza e l’effettivo sostenimento deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, da un Revisore legale, da un professionista iscritto nell’albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero dal responsabile di un CAF.
Per ottenere il riconoscimento del credito è necessario presentare apposita domanda al Ministero dell’Ambiente a far data dal prossimo 16 novembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.
Nella domanda andranno esplicitati i seguenti dati:
- costo degli interventi;
- ammontare delle singole spese agevolabili;
- ammontare del credito d’imposta richiesto;
- dichiarazione di non utilizzo di altre agevolazioni per le medesime spese.
Entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda il Ministero comunica all’impresa il riconoscimento dell’agevolazione, compreso l’importo del credito riconosciuto o il diniego di esso.
Ottenuto il credito, ai fini del suo utilizzo, lo stesso andrà ripartito in 3 quote annuali di pari importo e riportato nella dichiarazione dei redditi a partire da quella del periodo idi imposta cui il riconoscimento è avvenuto e fino a quella in cui il suo utilizzo giunge a conclusione.
La prima quota del credito potrà essere utilizzata in compensazione dal 1° gennaio 2017.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e non rileva ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.