Con la circolare dello scorso 11 gennaio 2019 l’Inail ha reso noto che la scadenza del prossimo 16 febbraio, entro la quale i datori di lavoro dovevano calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) e anticipo per l’anno in corso (rata), è stata spostata al 16 maggio 2019 al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione secondo il disposto della Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1125).
Attraverso l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all’Inail le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori e agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).
In virtù dello slittamento di date previsto dalla Legge di Bilancio 2019 il versamento e la presentazione del modello 1031 (da presentarsi in via telematica) avranno, per il 2019, la medesima scadenza (prima differenti), ma modificata rispetto al passato, i nuovi termini sono stabiliti come segue:
Adempimento | Scadenza 2019 | Scadenza anni precedenti |
Versamento premio Inail | 16 maggio | 16 febbraio |
Presentazione modello 1031 | 16 maggio | 28 febbraio |
Il premio può essere versato in un’unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali usualmente scadente il 16 febbraio, l’Inail è intervenuta anche in relazione alla scadenza delle rate stabilendo, nella circolare citata, che in caso di pagamento in unica soluzione la data di versamento risulterà slittata al 16 maggio e, in caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 saranno unificati al 16 maggio 2019.
Le rate successive, come di abitudine, scadranno il giorno 16 dei mesi di agosto (scadenza che per effetto della proroga di ferragosto confluirà al 20 agosto) e novembre (per il 2019 tale data corrisponderà al 18 del mese di novembre essendo il 16 un sabato) maggiorate degli interessi, da calcolare in base a un tasso annuo comunicato dall’Inail stessa.
Scadenze novellate valide per il 2019 | |
I rata o rata unica | 16 maggio 2019 |
II rata | 16 maggio 2019 |
III rata | 20 agosto 2019 |
IV rata | 18 novembre 2019 |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.