Con la circolare dello scorso 11 gennaio 2019 l’Inail ha prorogato la scadenza entro la quale i datori di lavoro dovevano calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) e anticipo per l’anno in corso (rata), dal 16 febbraio al 16 maggio 2019.
Lo slittamento si è reso necessario per consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione secondo il disposto della Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1125).
In virtù di tale slittamento il versamento e la presentazione telematica del modello 1031 avranno, per il 2019, la medesima scadenza:
Adempimento | Scadenza 2019 |
Versamento premio Inail | 16 maggio |
Presentazione modello 1031 | 16 maggio |
Di regola il premio può essere versato in un’unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali usualmente scadente il 16 febbraio.
Avendo spostato in avanti la scadenza del primo versamento il prossimo 16 maggio occorrerà versare alternativamente l’intero premio o le prime due rate:
Adempimento | Scadenza 2019 |
Versamento unica soluzione | 16 maggio |
Versamento rateale | |
prima rata | 16 maggio |
seconda rata | 16 maggio |
terza rata | 20 agosto |
quarta rata | 18 novembre |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.