Con la Legge di Bilancio per l’anno 2021 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021:

  • la detrazione Irpef del 50% in tema di interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti;
  • la detrazione Irpef del 90% in tema di interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B (c.d. “bonus facciate”);
  • la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con la novità che quest’ultima detrazione (c.d. “bonus mobili”) sarà riconosciuta per le spese sostenute nel 2021 solamente in presenza di intervento di recupero/ristrutturazione iniziato in data successiva al 1° gennaio 2020 (la spesa massima agevolabile è stata innalzata a 16.000 euro);
  • la detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
  • la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. “bonus verde”).

È stato, inoltre, introdotto il nuovo “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica e sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia, colonne doccia esistenti (un decreto di prossima emanazione definirà le modalità di fruizione del bonus).

 

Æ Numerose sono le novità introdotte dall’articolo 1, commi 66 e 67, L. 178/2020 che riguardano il superbonus del 110% normato dagli articoli 119 e 121, D.L. 34/2020, già esplicitate nel tabellone di commento alla norma. La pubblicazione del provvedimento n. 326047 del 12 ottobre 2020 e la recente pubblicazione della circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 dell’Agenzia delle entrate hanno fornito risposte ai principali dubbi operativi sollevati dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali sulle modalità per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

 

Cenni sulle principali caratteristiche del superbonus del 110%

L’articolo 119, D.L. 34/2020 ha innalzato al 110% l’aliquota della detrazione fruibile e ha ridotto da 10 a 5 anni l’arco temporale in cui recuperare l’agevolazione spettante per le spese sostenute relativamente a immobili residenziali inerenti:

  1. gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso;
  2. gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
  3. gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.

Per beneficiare della detrazione “maggiorata” al 110% gli interventi devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, o, se possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Se congiuntamente a uno dei 3 interventi agevolabili citati viene effettuato un intervento di riqualificazione energetica, anche quest’ultimo può godere della maggiore agevolazione del 110% delle spese sostenute nella soglia consentita per ciascuna tipologia di intervento di efficientamento. L’ambito oggettivo del superbonus energetico riguarda principalmente gli edifici a carattere residenziale o prevalentemente residenziale. Il superbonus spetta anche per gli interventi antisismici: in questo caso anche le imprese possono fruire della detrazione maggiorata al 110% nel caso di esecuzione di uno degli interventi previsti dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013.

 

Istituiti i codici tributo per lo sconto in fattura o la cessione del credito

L’articolo 121, D.L. 34/2020 ha introdotto una nuova possibilità per fruire in tempi più ristretti dell’importo corrispondente alle detrazioni Irpef/Ires (sia quelle “ordinarie” in vigore sia quelle maggiorate previste dall’articolo 119, D.L. 34/2020) per la totalità degli interventi effettuati sugli immobili negli anni 2020 e 2021, nel rispetto dei requisiti previsti per la fruizione dell’agevolazione per ogni singolo intervento: i soggetti che sostengono spese per interventi sugli immobili possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione Irpef/Ires spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con la risoluzione n. 83/2020 dell’Agenzia delle entrate sono stati istituiti i codici tributo per consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, i crediti d’imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati. Tali crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione dai fornitori che hanno realizzato gli interventi e dai cessionari, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario, e sono fruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal beneficiario originario, cinque o dieci quote annuali di pari importo.

I neonati codici tributo sono i sei seguenti:

“6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;

“6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;

“6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;

“6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;

“6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;

“6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

 

L’articolo 1, comma 67, L. 178/2020 ha ampliato anche al 2022 la facoltà di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente agli interventi che danno diritto alla fruizione del superbonus del 110%.

 

Il funzionamento dello sconto in fattura e della cessione del credito

Le imprese esecutrici degli interventi energetici e antisismici che possono fruire del Superbonus del 110% devono porre particolare attenzione nella formulazione dei preventivi di spesa, tenendo conto dell’impatto contabile e fiscale derivante dall’eventuale applicazione del contributo sotto forma di sconto.

Ipotizziamo che il sig. Rossi voglia eseguire un intervento energetico agevolabile ai sensi dell’articolo 119, D.L.n34/2020 e si accordi con l’impresa esecutrice Ristrutturazioni residenziali Srl nel seguente modo:

  1. corrispettivo complessivo dell’opera euro 80.000 + Iva 10%;
  2. applicazione del contributo sotto forma di sconto per euro 75.000;
  3. emissione delle fatture e corrispondenti pagamenti della quota parte a carico del cliente in 2 SAL, il primo all’esecuzione del 65% delle opere, il secondo a saldo.

Il fornitore Ristrutturazioni residenziali Srl si troverà ad applicare uno sconto parziale di 75.000 euro sul corrispettivo di 88.000 euro, richiedendo che il pagamento della quota che rimane a carico del cliente sig. Rossi avvenga alle scadenze dei 2 SAL (relativi a corrispettivi liquidati a titolo definitivo e accettati dal committente) per complessivi 13.000 euro. Il surplus del 10% eccedente lo sconto in fattura applicato rappresenta per l’impresa un contributo in conto esercizio che integra i ricavi della gestione caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria (voce A5 di Conto economico, Oic 12, § 56, lettera f), per allineare l’ammontare dello sconto al credito di imposta fruibile dal fornitore. Il fornitore Ristrutturazioni residenziali Srl potrà utilizzare il credito di imposta in compensazione orizzontale in 5 rate annuali di pari importo (ovvero potrà cederlo a terzi, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari). L’utilizzo è consentito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della Comunicazione (visibile dal Cassetto fiscale) e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

 

Æ Nel caso in cui l’impresa esecutrice dell’intervento decida di cedere il credito di imposta alla sua banca, contabilmente dovranno essere rilevati l’estinzione del credito di imposta complessivo precedentemente iscritto, l’importo accreditato dall’istituto di credito e a conto economico il tasso di sconto applicato dalla banca (componente finanziaria derivante dal pagamento della disponibilità anticipato rispetto alla tempistica quinquennale di fruizione del credito di imposta) e gli oneri di gestione trattenuti per la gestione della pratica.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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