Si avvicina il termine per il versamento dell’acconto Iva per l’anno 2021, momento importante per i soggetti che – nel corso del 2020 – non avessero versato Iva per ammontare superiore a quello tollerato dal D.Lgs. 74/2000.
In particolare, entro il prossimo 27 dicembre, è infatti possibile rimettersi in regola ed evitare le conseguenze penali di tale condotta.
Il reato di omesso versamento Iva
L’articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 prevede che “sia punito con la reclusione … chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad una certa soglia”.
Il meccanismo appare chiarissimo, se non fosse che:
- bisogna individuare quale sia la reclusione minacciata per il reato;
- bisogna comprendere cosa significhi “Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale”;
- bisogna avere contezza della soglia rilevante.
La reclusione e la soglia di punibilità
Secondo la norma ad oggi vigente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine di pagamento dell’acconto dell’anno successivo, un importo di Iva risultante dalla dichiarazione annuale superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta.
Ne deriva che, nel limite di quanto possibile, entro detto termine si dovrà provvedere a recuperare gli omessi versamenti scoperti che superino tale soglia, al fine di evitare possibili ripercussioni di natura penale.
In ogni caso, ove non fosse possibile tale rimedio, rammentiamo che si ottiene la non punibilità del reato se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.
Si ricorda peraltro la pronuncia della Corte di Cassazione n. 3256/2021, nella quale viene affermato che, qualora lo “sforamento” sia modesto (nel caso si trattava di uno sforamento inferiore al 10%) e, comunque, il comportamento del contribuente non risulti abituale, troverebbe applicazione l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis, c.p.) nel reato di omesso versamento dell’Iva.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, lo Studio non può che raccomandare alla gentile clientela che dovesse avere problemi di Iva non versata 2020 eccedente la predetta soglia, di utilizzare parte della propria liquidità per rientrare nel vigente limite dei 250.000 euro.
Ad esempio, se fosse rimasta insoluta Iva del 2020 per 300.000 euro, al fine di evitare conseguenze penali, si dovrà provvedere a ravvedere un importo di Iva non versata per almeno 50.000 euro.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.