Dal 1° luglio sono cambiate le regole attraverso le quali comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato; viene di fatto soppresso il cosiddetto “esterometro”, ma occorre inviare all’Agenzia delle entrate le medesime informazioni in maniera “singola”, con un evidente aggravio di adempimenti.
Diventa pertanto operativa la norma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. n. 178/2020) che aveva stabilito l’abrogazione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio, termine poi differito al 1° luglio 2022 per via della proroga introdotta dal D.L. 146/2021.
Il nuovo esterometro
Per le operazioni realizzate sino allo scorso 30 giugno con “controparte straniera” i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti; l’ultima comunicazione, quella relativa ai dati relativi al secondo semestre 2022, dovrà essere inviata entro il prossimo 31 luglio (in quanto cade di domenica, la scadenza è rinviata al 22 agosto in forza della proroga degli adempimenti di agosto).
Tale obbligo non operava per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica.
L’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, nell’attuale formulazione, prevede che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere debbano essere trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.
Diventa operativa la norma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. 178/2020) che aveva stabilito l’abrogazione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio, poi prorogato al 1° luglio 2022 per via della proroga introdotta dal D.L. 146/2021.
Operazioni attive
Per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).
In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
Quindi, di fatto, dal 1° luglio anche le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti dovranno transitare dalla fattura elettronica, secondo le modalità già ben note per le fatture emesse verso operatori nazionali; ovviamente il cliente straniero non essendo collegato al sistema di interscambio non riceverà la fattura elettronica, per cui occorrerà inviare una copia della fattura secondo le modalità tradizionali (ad esempio, un Pdf via mail).
Operazioni passive
Per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19 (a seconda dell’operazione posta in essere), da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Quindi, di fatto, l’integrazione/autofattura, che sino allo scorso 30 giugno poteva avvenire in modalità analogica, dovrà necessariamente avvenire in modalità telematica, inviando il documento integrativo al Sistema di interscambio.
TD17 |
Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero |
Questa integrazione/autofattura si deve emettere per assolvere l’imposta relativa ad una prestazione di servizi con fornitore estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano). |
TD18 |
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
Questa integrazione si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l’Iva deve essere assolta dal cessionario in Italia. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito Iva. |
TD19 |
Integrazione o autofattura per acquisto di beni articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 |
Questa integrazione/autofattura riguarda il caso in cui si acquistano beni da un venditore estero, ma questi beni sono già nel territorio italiano (quindi non si tratta né di importazione, né di acquisto intracomunitario); in questo caso il fornitore emette una fattura senza addebito dell’Iva, che andrà assolta dall’acquirente italiano (appunto emettendo autofattura). Il codice TD19 deve essere utilizzato anche per l’acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano, così come per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva, oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva. |
Sul punto si segnala che Il D.L. “Semplificazioni fiscali” (articolo 12, D.L. 73/2022) prevede che siano escluse dall’obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via SdI, anche “quelle, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972”. Questa modifica permette di evitare l’invio di operazioni non territoriali di importo non significativo (ad esempio le fatture di alberghi o ristoranti per prestazioni ricevute all’estero). |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.