La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di pagare in maniera agevolata i ruoli a carico dei contribuenti (affidati all’agente della riscossione entro lo scorso 30 giugno 2022), attraverso una istanza di adesione da presentare in forma telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate Riscossioni; si rammenta che la scadenza di presentazione dell’istanza è fissata al prossimo 30 aprile 2023.
La rottamazione
Attraverso la definizione dei ruoli (cosiddetta Rottamazione quater) i contribuenti possono ottenere 2 vantaggi:
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sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, laddove presenti;
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pagamento in 18 rate trimestrali a partire dal prossimo 31 luglio, ricordando comunque che le prime due rate saranno pari ciascuna al 10% del complessivo importo dovuto. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.
Per valutare la possibilità di accedere a tale definizione i contribuenti possono richiedere al concessionario della riscossione la propria situazione debitoria verificando i ruoli definibili e gli importi effettivamente dovuti fruendo della rottamazione. Si evidenzia che la richiesta del prospetto informativa non costituisce adesione ma si tratta unicamente di una verifica degli importi agevolabili; per fruire della rottamazione dei ruoli occorre successivamente presentare apposita istanza, la cui scadenza di presentazione è, come detto, il prossimo il 30 aprile.
I clienti di Studio interessati a valutare tale definizione nonché a farsi seguire nella presentazione della domanda, sono pregati di contattarci. |
I recenti chiarimenti
Con la circolare n. 6/E/2023 l’Agenzia delle entrate è tornata a fornire i propri chiarimenti in merito alle diverse ipotesi di definizione previste dalla Legge di Bilancio 2023; tra questi chiarimenti alcuni hanno riguardato anche la rottamazione dei ruoli.
Ruoli di sole sanzioni |
Secondo l’Agenzia delle entrate, possono essere oggetto di definizione agevolata anche i ruoli di sole sanzioni amministrativo-tributarie. A tale fine, per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Nei casi residuali in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi della definizione, deve comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a tal fine, attivarsi presentando la dichiarazione di adesione alla definizione. |
Ruoli non definibili |
Secondo l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione (ad esempio, debiti verso enti previdenziali privati che hanno dichiarato di non aderire alla presente definizione), gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione. |
Rottamazioni precedenti – ruoli non definibili |
Possono essere oggetto della “rottamazione-quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti rottamazioni purché rientranti nell’ambito applicativo della nuova definizione agevolata. Ciò vale anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente rottamazione in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione. |
Rottamazioni precedenti – calcolo importi dovuti |
Nel caso di adesione alla rottamazione quater in relazione a ruoli definiti con precedenti definizioni non perfezionate a causa di irregolarità di versamento delle rate, si tiene conto di quanto già versato a titolo di capitale, rimborso spese esecutive e di notifica. |
Decadenza e nuova rateazione |
Qualora il debitore dovesse decadere dalla rottamazione quater per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione, non sono presenti divieti alla presentazione di una successiva rateazione delle somme dovute. |
Rateazioni irregolari in corso |
In presenza di debiti oggetto di dilazioni ordinarie/straordinarie con piani di pagamento non regolari ma non ancora soggetti a decadenza, è possibile accedere alla rottamazione quater in relazione al residuo non ancora pagato. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.