Con la risposta a interpello n. 474 dello scorso 11 dicembre 2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al funzionamento nell’anno 2023 del limite di esenzione fiscale di 15.000 euro previsto in tema di compensi sportivi dalla nuova Riforma dello sport.
In particolare, è dallo scorso 1° luglio 2023 che la previgente disciplina fiscale dei compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui alla lettera m) comma 1 dell’articolo 67, Tuir è stata sostituita dalla nuova previsione normativa di cui all’articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021.
In pratica, tralasciando gli aspetti previdenziali, sotto il profilo dell’imposizione diretta, il vecchio regime che prevedeva il limite dei 10.000 euro ha lasciato quindi il posto alla nuova disciplina che prevede il nuovo limite dei 15.000 euro.
Al fine di disciplinare la particolare situazione che si è presentata nell’anno 2023 (ovvero il primo semestre con la vecchia disciplina e il secondo semestre con la nuova disciplina) è intervenuto l’articolo 51, D.Lgs. 36/2021 il quale, al comma 1-bis, introduce la seguente disciplina transitoria:
“Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi
dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000”.
Sul concreto funzionamento di questa regola transitoria è pertanto intervenuta l’Agenzia delle entrate con la richiamata risposta a interpello n. 474/2023 al fine di precisare che:
- la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per i compensi dei lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, è pari a 15.000 euro anche per il 2023;
- il limite è dunque posto in via unitaria, a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale a seconda della frazione di periodo interessata;
- nella nuova disciplina in vigore dal 1° luglio 2023, per la quota eccedente il limite dei 15.000 euro, le imposte si applicano in via ordinaria;
- nella disciplina previgente prima della suddetta data del 1° luglio 2023, la quota eccedente è assoggettata per i primi 20.658,28 euro eccedenti, ad un’aliquota a titolo di imposta pari al 23% (maggiorata delle addizionali regionali e comunali) e solo la parte ulteriore eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario.
Al fine di esplicitare le regole sopra esaminate si riporta l’esemplificazione contenuta nel recente documento di prassi dell’Agenzia delle entrate.
Il caso
Un’associazione sportiva dilettantistica ha corrisposto ad un atleta le seguenti somme:
- 400 euro per il periodo gennaio-giugno 2023;
- 400 euro per il periodo luglio-dicembre 2023.
La ASD chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina transitoria di cui al comma 1-bis dell’articolo 51, D.Lgs. 36/2021.
La soluzione
Per la parte di compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023 fino all’importi di 10.000 euro opera il limite di esenzione previsto dalla normativa previgente.
Per la parte di compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023 che supera i diecimila euro e cioè per i 10.400 euro eccedenti (20.400 – 10.000) scatta la ritenuta Irpef e relative addizionali a titolo d’imposta previste dall’articolo 25, L. 133/1999 come previsto dalla normativa previgente (anche se la risposta a interpello n. 474/2023 non lo precisa si ritiene che tale somma debba intendersi dovuta a titolo definitivo senza quindi concorrere alla determinazione della aliquota Irpef secondo gli scaglioni progressivi).
Per la parte di compensi erogati nel periodo luglio-dicembre 2023 fino all’importo di 5.000 euro opera il limite di esenzione complessivo annuo previsto dalla nuova normativa.
Per la parte di compensi erogati nel periodo luglio dicembre 2023 che supera i 5.000 euro e cioè per i 10.400 eccedenti (15.400 – 5.000) opera l’ordinaria tassazione Irpef (anche se la risposta a interpello n. 474/2023 non lo precisa si ritiene che la ritenuta da operare debba essere a titolo d’acconto e che la soglia di esenzione non concorra alla determinazione dell’aliquota Irpef secondo gli scaglioni progressivi).
Riepilogo
La complessiva somma di 35.800 euro percepita dall’atleta nel corso dell’anno 2023 verrà sottoposta a tassazione secondo le seguenti modalità:
‑ 10.000 euro in esenzione ex articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir e articolo 69, Tuir; ‑ 10.400 euro assoggettati a ritenute Irpef e addizionali a titolo d’imposta ex articolo 25, L.133/1999; ‑ 5.000 euro in esenzione ex articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021; ‑ 10.400 euro assoggettate a ritenute Irpef e addizionali a titolo d’acconto ex articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021. |
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