L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 26 febbraio 2024, ha approvato il modello 770/2024. Con provvedimento del 28 febbraio 2024 sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2024.

Si ricorda che il termine per la trasmissione telematica del modello 770 è fissato dall’articolo 4, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998, al 31 ottobre di ogni anno.

 

Soggetti interessati alla presentazione del modello 770

Il modello 770/2024 deve essere presentato all’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, per “riepilogare” le ritenute operate nell’anno 2023 e i relativi versamenti.

In particolare, sono tenuti alla trasmissione telematica del modello 770/2024, i soggetti che, in riferimento all’anno 2023:

  • hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
  • hanno effettuato ritenute alla fonte all’atto della corresponsione di redditi di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, somme a seguito di pignoramento presso terzi o redditi derivanti da contratti di locazione breve.

Per quanto riguarda i redditi di capitale, i compensi per avviamento commerciale, i contributi a enti pubblici e privati, i riscatti da contratti di assicurazione vita, premi, vincite e altri proventi finanziari utili anche derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici e redditi diversi dovrà essere indicato:

  • quanto erogato a tal titolo (quadri SF, SH, SK, SI, etc.);
  • eventuali ritenute alla fonte e imposte sostitutive operate (quadro ST);
  • eventuali crediti maturati (quadro SX).

Viceversa, per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, pignoramenti ed espropriazioni e, infine ai redditi derivanti da canoni di locazione breve dovranno essere indicate:

  • eventuali ritenute operate (quadro ST e SV);
  • eventuali crediti maturati (quadro SX).

 

Quadro SF

Nel quadro SF, con riferimento a quanto corrisposto nel 2023, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa, i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché i compensi per avviamento commerciale e i contributi degli enti pubblici e privati.

Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell’articolo 10, comma 1, D.Lgs. 461/1997, devono effettuare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.

 

Quadro SG

Nel quadro SG devono essere indicate le somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.

Si segnala la novità al rigo SG14, riservato alle imprese di assicurazione estere che operano in regime di libera prestazione di servizio (LPS) che hanno assunto gli obblighi di sostituto d’imposta devono indicare nel rigo SG14, colonna 2, l’importo delle riserve matematiche iscritte nel bilancio relativo al 2022 e in colonna 3 l’imposta dovuta pari allo 0,60% dell’importo di colonna 2.

Inoltre, nel rigo SG23, si dovrà indicare:

  • colonna 1, l’ammontare del valore dei contratti di assicurazione risultante alla data del 31 dicembre 2022;
  • colonna 2, l’imposta calcolata nella misura dello 0,60% del valore indicato in colonna 1 (articolo 44, comma 2, D.L. 48/2023), tenendo conto dei limiti di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, D.L. 209/2002, convertito con modificazioni dalla L. 265/2002 (risoluzione n. 74/E/2013).

Nel rigo SG24, inoltre, si dovrà indicare:

  • colonna 1, differenziale tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati dal sottoscrittore;
  • colonna 2, l’imposta calcolata nella misura del 14% del valore indicato in colonna 1;
  • colonna 3, la somma della provvista fornita dai contribuenti, qualora sia diversa dall’importo di colonna 2.

 

Quadro SI

Il quadro SI deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell’anno 2023, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili.

A seguito delle modifiche intervenute con l’articolo 2, comma 6, D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011 gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi.

Nel riquadro SI2 devono essere riportati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia, indicando:

  • nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
  • nel punto 2 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
  • nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa del Paese di residenza;
  • nel punto 4 la denominazione della società o ente;
  • nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella “SG – Elenco dei Paesi e Territori esteri” riportata in appendice.

Nel prospetto utili pagati nell’anno 2023 in qualità di emittente (rigo SI3), le Spa, le Sapa, le Srl, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all’Ires, che nell’anno solare 2023 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell’anno 2023 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., per i quali la colonna 3 non deve essere compilata.

 

Quadro SK

Nel quadro SK devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2023, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007).

Nel presente quadro devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.

Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero a imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, D.P.R. 600/1973 (si veda anche articolo 10, comma 2, D.Lgs. 461/1997). Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all’articolo 74, Tuir. La comunicazione non deve essere effettuata nel caso di operazioni di trasferimento segnalate ai sensi del D.L. 167/1990, convertito in L. 227/1990 (c.d. monitoraggio fiscale).

 

Quadro ST

Rimane confermata la struttura del quadro ST in 4 sezioni:

  • sezione I (Erario);
  • sezione II (Addizionale regionale);
  • sezione III (Ritenute su redditi di capitale);
  • sezione IV (imposte sostitutive applicate).

L’esposizione dei dati di versamento nella prima e seconda sezione del quadro ST deve essere effettuata in forma aggregata: pertanto devono essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al pe riodo di riferimento nonché, per la sezione II, al codice Regione. In caso di versamenti codificati con diverse note (punto 10), nel quadro ST devono essere compilati più righi.

 

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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