Ai sensi dell’articolo 1742, cod. civ., con il contratto di agenzia, che deve avere forma scritta, una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto di un’altra, contro retribuzione, l’incarico di concludere uno o più contratti in una zona determinata.
L’agente di commercio è quindi il soggetto che, a fronte di un corrispettivo, si impegna alla promozione e conclusione di appositi contratti, in una zona determinata, per conto di una azienda.
Caratteristiche proprie del contratto di agenzia sono:
Forma | scritta | |
Soggetti | mandante | azienda che affida al mandatario la conclusione dei contratti |
mandatario | agente di commercio | |
Oggetto | conclusione di appositi contratti | |
Durata | determinato o indeterminato | |
Zona | limitazione geografica entro la quale l’agente ha diritto di agire e nella quale nessun altro agente può farlo | |
Corrispettivo | provvigione | |
Contribuzione | Enasarco | |
Firr | ||
Indennità di fine mandato | indennità suppletiva di clientela |
L’agente di commercio può operare nei confronti di un solo mandante e in tal caso si parla di agente monomandatario o nell’interesse di più aziende e in tal caso si parla di agente plurimandatario. |
Provvigione
Il corrispettivo per la prestazione resa dall’agente di commercio è la provvigione che secondo il dettame dell’articolo 1748, cod. civ. civile matura:
- per tutti gli affari conclusi dall’agente durante il contratto, ove l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento;
- per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti, salvo che sia diversamente pattuito;
- sugli affari conclusi per merito dell’agente uscente, dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole rispetto alla data di scioglimento del contratto;
- al più tardi, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Fiscalmente la provvigione rappresenta una eccezione essendo l’agente di commercio un lavoratore autonomo che produce un reddito di impresa, ne deriva che per l’agente di commercio si segue il criterio di competenza, il mandante, all’atto della corresponsione provvederà ad applicare una ritenuta a titolo di acconto con obbligo di rivalsa (ex articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973).
Di contro l’azienda mandante deve fare riferimento all’articolo 109, comma 2, lettera b), Tuir che stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano conseguite alla data in cui le prestazioni sono ultimate. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 115/E/2005 (in senso conforme anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 25805/2021) afferma che si deve ritenere ultimata la prestazione e imponibile il relativo compenso alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente e il terzo: in tale momento si deve considerare conclusa la prestazione da parte dell’agente, atteso che il suo obbligo è, come recita l’articolo 1742, cod. civ., quello di “promuovere … la conclusione di contratti“. In tale momento la provvigione, non solo origina da una prestazione ultimata, ma soddisfa anche i requisiti di “esistenza certa ed oggettiva determinabilità” richiesti dall’articolo 109, comma 1, Tuir, ai fini dell’individuazione del momento temporale di imputazione a reddito dei componenti positivi e negativi. Il diritto di credito dell’agente per il servizio reso, sorto al momento della conclusione del contratto promosso, non è subordinato, infatti, alla effettiva esecuzione delle parti e non viene meno anche in presenza di sopravvenuto accordo tra le parti, volto a non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto. |
Anche la casa mandante imputerà le provvigioni per competenza, ne deriva che, qualora al 31 dicembre non siano giunte le fatture degli agenti il mandatario dovrà rilevare apposite fatture da ricevere tanto per rilevare le provvigioni di cui qui trattasi tanto per l’Enasarco di cui si dirà oltre. La scrittura contabile sarà la seguente:
Diversi | a | Diversi |
Provvigioni su vendite (Ce) | ||
Contributi Enasarco (Ce) | ||
Crediti Enasarco per anticipo (Sp) | ||
a | Fatture da ricevere | |
a | Debiti verso Enasarco |
Come anticipato sulle provvigioni corrisposte all’agente devono calcolarsi due somme aggiuntive Enasarco e FIRR, di seguito il relativo approfondimento. |
Enasarco
L’Enasarco rappresenta il carico contributivo che grava, per la metà, sull’azienda mandante e per la restante parte sull’agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all’Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.
Attenzione |
L’Enasarco è dovuto al contempo su altre tipologie di somme erogate all’agente quali ad esempio i rimborsi spese, i premi di produzione, le indennità di mancato preavviso.
Per definire il peso dell’Enasarco occorre fare una ulteriore distinzione tra agente che opera come ditta individuale o società di persone e l’agente che opera attraverso una società di capitali. L’ammontare di quanto dovuto all’Istituto si determina infatti applicando una apposita percentuale sulla somma che eccede i massimali determinati dall’Istituto stesso a seconda che l’agente sia mono o plurimandatario. |
Aliquota 2024 | |
Agente ditta individuale o società di persone | 17% |
Agente società di capitali fino a 13 milioni di provvigioni annue | 4% (3% a carico del mandante e 1% a carico dell’agente) |
da 13.000.000,01 a 20.000.000 | 2% (1,5% a carico del mandante e 0,5% a carico dell’agente) |
da 20.000.000,01 a 26.000.000 | 1% (0,75% a carico del mandante e 0,25% a carico dell’agente) |
da 26.000.000,01 in poi | 0,5% (0,3% a carico del mandante e 0,2% a carico dell’agente) |
Massimali 2024 | |
Monomandatario | Massimale provvigionale annuo è pari a 44.727 euro -contributo massimo 7.603,59 euro
Minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.002,00 euro – 250,50 euro a trimestre |
Plurimandatario | Massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 29.818,00 euro – contributo massimo 5.069,06 euro
Minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 502,00 euro – 125,50 euro a trimestre |
ESEMPIO |
Agente di commercio monomandatario che opera come ditta individuale con reddito pari a 45.000 euro. in tal caso egli pagherà i contributi fissi fino a 44.727 euro di provvigioni e il 17% sulla differenza tra i 45.000 e i 44.727 euro.
I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall’emissione della fattura da parte dell’agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere ad una quadratura tra i contributi a carico dell’azienda e le provvigioni di competenza. |
L’Enasarco viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza e quindi per il 2024:
I trimestre | 20 maggio |
II trimestre | 20 agosto |
III trimestre | 20 novembre |
IV trimestre | 20 febbraio dell’anno successivo |
Fondo Indennità risoluzione rapporto
Tra gli adempimenti della casa mandante è previsto anche l’accantonamento del FIRR che rappresenta una quota parte della liquidazione dell’agente. L’obbligo di accantonamento cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia e in tale momento le somme verranno corrisposte direttamente all’agente dall’Enasarco per la parte accantonata (e successivamente versata come si vedrà in seguito) e dalla ditta mandante per la parte di Firr maturata nell’anno operando la ritenuta d’acconto del 20% (solo per ditte individuali e società di persone soggette a Irpef).
Anche in questo caso l’importo dovuto varia a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario:
Le aliquote FIRR | |
Monomandatari | Plurimandatari |
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno | 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno |
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno | 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno |
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno | 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno |
ESEMPIO |
Si supponga che nei primi 3 trimestri dell’anno un agente plurimandatario abbia maturato provvigioni per 11.000 euro e che nell’anno precedente l’ammontare delle provvigioni sia stato pari a 15.000 euro il Firr sarà pari a:
(6.200 * 4%) + (3.100 * 2%) + (5.700 * 1%) = 358,00 euro
L’importo sarà da accantonare al 31/12 con la seguente scrittura contabile.
Contributi FIRR (CE) | a | Debiti verso Enasarco per FIRR (SP) | 358 |
Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall’azienda entro il 31 di marzo dell’anno successivo:
per il 2024 | 31 marzo 2025 |
Indennità suppletiva di clientela
All’agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela. Se, nel corso del proprio rapporto, l’agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell’azienda, alla cessazione del rapporto egli potrà richiedere il pagamento della Indennità Suppletiva di clientela.
Affinché tuttavia l’indennità sia dovuta è necessario che: | il contratto sia a tempo indeterminato |
la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all’agente | |
quando l’agente termini il rapporto a causa di invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell’età pensionabile o decesso (in tal caso il rapporto di lavoro doveva essere iniziato almeno da 1 anno) |
Calcolo della Indennità suppletiva di clientela | ||
Aliquota | Periodo | |
3% | dal 1° al 3° anno | calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese |
3,5% | dal 4° al 6° anno | calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese |
4% | dal 7° anno | calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese |
Nel caso di aziende industriali dal 4° anno vige il limite dei 45.000 euro |
ESEMPIO |
Riprendendo l’esempio di prima e supponendo che il totale annuale delle provvigioni sia di 15.000 euro e che il rapporto sia in essere da un biennio l’ammontare del FIRR da accantonare al 31 dicembre sarà il seguente:
15.000 *3% = 450
Contabilmente al 31 dicembre la scrittura da redigere sarà la seguente:
Accantonamento Indennità suppletiva di clientela (Ce) | a | Fondo Indennità suppletiva di clientela (Sp) | 450 |
Secondo prassi e giurisprudenza l’indennità di clientela accantonata rappresenta un costo deducibile.
Tabella riepilogativa degli obblighi della ditta mandante | ||
Versamenti Enasarco | Æ | Contributi e Firr |
Pagamento e rilevazione provvigioni | ||
Accantonamento Indennità di clientela |
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.