Il prossimo 2 dicembre 2013 (il 30 novembre, infatti, cade di sabato), i contribuenti sono chiamati alla cassa per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2013.
A fronte delle usuali regole applicabili (impossibilità di rateazione e possibilità di ricalcolo previsionale al ribasso), va segnalato che:
- il Decreto Legge “Lavoro” (D.L. n.76/13) ha introdotto una maggiorazione della misura percentuale degli acconti;
- il Decreto Legge “Imu” (D.L. n.102/13) prevede la possibilità, per il Mef, di intervenire nuovamente sulla misura percentuale degli incrementi, ove si riscontrasse la mancanza di copertura finanziaria per gli interventi relativi al tributo sugli immobili.
Ad oggi, pertanto, solo la prima disposizione è consolidata, mentre non possiamo escludere ulteriori variazioni dell’ultimo minuto.
Quindi, avvertiamo la spettabile clientela in merito al fatto che eventuali importi già a suo tempo comunicati nel periodo estivo dovranno essere rivisti alla luce delle nuove regole.
I metodi per il calcolo degli acconti
L’acconto dovuto dai contribuenti può essere determinato con due differenti metodologie:
1) metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2012;
2) metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2013 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia potrà irrogare le sanzioni canoniche (30%, ridotto al 10% se viene pagato l’avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.
Lo Studio provvede a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo.
Gli acconti Irpef
La precedente misura degli acconti Irpef era fissata al 99% dell’imposta netta del 2012 (in particolare, rigo “differenza” del quadro RN del modello Unico 2013); tale totale era suddiviso in due quote, di cui il 40% con i versamenti dell’estate scorsa (rateizzabili) ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre (o dicembre, a seconda del calendario).
Ora, la percentuale viene innalzata al 100%, con una misura destinata a rimanere vigente a regime; non si tratta, dunque, di un intervento straordinario.
Pertanto, le somme dovute entro il prossimo 2 dicembre, verranno così determinate:
- conteggio del 100% dell’imposta dovuta;
- sottrazione di quanto già versato;
- determinazione del residuo, che costituisce appunto il debito da pagare.
Per tale motivo, le somme già comunicate potrebbero non essere più corrette, alla luce delle modifiche descritte.
Gli interventi non riguardano il mondo delle addizionali, per il fatto che la sovraimposta comunale richiedeva il versamento di un unico acconto (già ricompreso nelle somme pagate nei mesi scorsi), mentre la addizionale regionale non prevede il versamento di acconti infrannuali, ma unicamente del saldo in sede di dichiarazione.
Gli acconti Ires
La precedente misura degli acconti Ires era fissata al 100% dell’imposta netta del 2012 (in particolare, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Unico 2013); tale totale era suddiviso in due quote, di cui il 40% con i versamenti dell’estate scorsa (rateizzabili) ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre (o dicembre, a seconda del calendario).
Ora, la percentuale viene innalzata al 101%, con una misura di natura straordinaria per il solo periodo 2013; la percentuale, dunque, tornerà al 100% dal prossimo anno 2014.
Pertanto, le somme dovute entro il prossimo 2 dicembre, verranno così determinate:
- conteggio del 101% dell’imposta dovuta;
- sottrazione di quanto già versato;
- determinazione del residuo, che costituisce appunto il debito da pagare.
Per tale motivo, le somme già comunicate potrebbero non essere più corrette, alla luce delle modifiche descritte.
Gli acconti Irap
Le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi:
- i soggetti Irpef (ditte individuali, professionisti e società di persone), dovranno ricalcolare l’acconto Irap con la percentuale del 100%;
- i soggetti Ires (società di capitali e simili), dovranno ricalcolare l’acconto Irap con la percentuale del 101%.
Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione
I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette. Pertanto, l’innalzamento delle misure dell’acconto potrebbe determinare una modifica dei conteggi anche per queste ipotesi. Nella tabella che segue abbiamo riepilogato i casi principali, specificando se gli incrementi trovano, o meno, applicazione.
Segnaliamo, al riguardo, che i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato, dal 2013 applicheranno la imposta sostitutiva nella misura del 15% e non più del 19%.
Tipo di tributo |
Applicazione modifiche |
% acconto annuo 2013 |
maggiorazione Ires per società di comodo (10,50%) |
sì |
101% |
Ivie, Ivafe (per beni e attività finanziarie estere) |
sì |
100% |
imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi |
sì |
100% |
cedolare secca |
no |
95% |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.