Come è noto, ai commi 1 e 2 dell’art.35 del cosiddetto Decreto Legge “Cura Italia”, il Legislatore ha disposto l’ennesima proroga al prossimo 31 ottobre 2020 del precedente termine del 30 giugno 2020 per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato (Odv), delle associazioni di promozione sociale (Aps) e delle Onlus alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore.
È bene ricordare, tuttavia, che detto termine (quello dell’imminente 31 ottobre) consente ai soggetti interessati di effettuare la modifica degli statuti con la cosiddetta modalità “semplificata”, permettendo di agire secondo le modalità previste per l’assemblea ordinaria (anziché straordinaria).
Oltre detto termine, tuttavia, nulla è perduto in quanto le modifiche statutarie, seppur adottate necessariamente con le maggioranze previste per le deliberazioni assunte in sede straordinaria, potranno essere comunque effettuate entro il più ampio termine di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (il cosiddetto Runts).
Il percorso che porterà alla piena operatività del Runts
Dopo l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni è finalmente giunto alla firma del ministro Nunzia Catalfo lo scorso 16 settembre l’atteso decreto previsto dall’articolo 53, comma 1 del Codice del Terzo settore che dovrà disciplinare la procedura per l’iscrizione degli enti al Registro unico nazionale (Runts).
Dopo molti tentennamenti, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, partirà quindi l’iter che porterà alla nascita dei nuovi enti del Terzo settore (Ets).
Non sarà, però, una partenza immediata, in quanto il comma 2 del citato articolo 53 prevede che le Regioni e le Province autonome avranno poi ulteriori 180 giorni (6 mesi) per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione.
La previsione, dunque, è che per l’estate del prossimo anno, potremo finalmente vedere operativo il Runts, momento a partire dal quale gli statuti dei futuri Ets dovranno essere in linea con quanto previsto dal Codice. |
Nel decreto si conferma che la competenza territoriale del Registro è collegata con la Regione o la Provincia autonoma in cui l’Ets ha la sede legale, salvo che per le Reti associative, la cui competenza è sempre dell’ufficio statale, e che i collegamenti e la trasmissione dei documenti avverranno esclusivamente in via telematica. Ogni Ets pertanto dovrà necessariamente munirsi di casella di posta elettronica certificata e di supporti informatici che consentano la trasmissione dei documenti (statuti e delibere) in formato elettronico.
L’iscrizione ha effetto costitutivo della qualifica di Ets e, nei casi previsti dall’articolo 22 del codice, anche del riconoscimento della personalità giuridica.
Inoltre, l’articolo 8 del decreto in commento, al comma 5, elencando i documenti da produrre al fine della iscrizione, indica “lo statuto registrato presso l’agenzia delle entrate”. Ciò sta a significare che la registrazione dello statuto, che non era prevista dal codice per gli Ets privi di personalità giuridica, diventa di fatto onere obbligatorio per tutti, a prescindere dalla loro natura.
Va da ultimo evidenziato il tema fiscale. Su questo punto manca ancora il via libera dalla Unione Europea ed è quindi probabile che il 2021 sarà solo l’avvio “formale” della Riforma.
Con riferimento, peraltro, al termine del 31 ottobre previsto per l’adeguamento degli statuti con la modalità “semplificata”, va necessariamente osservato che ad oggi, in assenza della definitiva pubblicazione di taluni fondamentali decreti attuativi (per citarne uno, quello sulla precisa individuazione delle attività diverse svolte dagli Ets), l’adeguamento degli statuti appare un esercizio contraddistinto da enormi difficoltà operative.
È pertanto auspicabile che il Legislatore intervenga ulteriormente per prorogare detto termine, uniformandolo a quello che oggi appare l’unico termine “ragionevole”: quello della definitiva operatività del Runts. E sempre che per questo tempo, tutti i decreti attuativi previsti dalla Riforma trovino la definitiva pubblicazione.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.