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SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA
La scelta della forma giuridica deve essere effettuata analizzando gli aspetti che risultano fondamentali e determinanti per la vita dell’attività stessa:
– responsabilità patrimoniale: opzione per una forma giuridica con responsabilità limitata al capitale sottoscritto o per una responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni contratte nell’attività di impresa;– convenienza fiscale: diversa tassazione del reddito secondo un’aliquota proporzionale ovvero secondo aliquote progressive;
– prospettive di sviluppo economico: scelta della quantità di capitali da investire.
Le forme giuridiche ammesse dal nostro ordinamento permettono di effettuare una scelta tenendo presenti quali e quanti sono i soggetti titolari dell’attività, il grado di responsabilità dei soci, le forme necessarie per la costituzione della stessa ed anche l’ammontare dell’investimento iniziale richiesto quale capitale minimo da apportare per avviare l’attività.
Impresa individuale
Si configura un’impresa individuale nel caso in cui una persona fisica intraprenda un’attività economica volta alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, con organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi necessari (capitale e lavoro).
Nelle imprese individuali il titolare è l’unico responsabile dell’attività che risponde delle obbligazioni assunte in nome dell’impresa con tutto il proprio patrimonio presente e futuro (responsabilità illimitata) estesa anche ai beni che non formano il patrimonio in dotazione all’impresa.
L’impresa individuale può configurarsi anche come impresa familiare o azienda coniugale.
Impresa familiare
L’impresa familiare è definita come l’impresa in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. Ai partecipanti è riconosciuto il diritto agli utili dell’impresa in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; nella medesima proporzione è riconosciuto il diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi dell’azienda.Al titolare dell’impresa spettano, in piena autonomia e senza obbligo di consultazione degli altri familiari, le decisioni concernenti la gestione ordinaria, e compete la piena responsabilità.La normativa fiscale prevede che l’impresa familiare, al fine di consentire una ripartizione proporzionale al reddito prodotto tra i partecipanti, debba costituirsi per atto pubblico o scrittura privata in data antecedente al periodo di imposta nel quale avviene l’imputazione dei redditi ai partecipanti. In mancanza di tale formalità l’intero reddito di impresa è imputato al titolare.
Impresa coniugale
L’impresa coniugale è l’impresa costituita da entrambi i coniugi dopo il matrimonio e in regime legale di comunione dei beni.
In tale ipotesi entrambi i coniugi sono imprenditori:
• l’amministrazione spetta disgiuntamente ai coniugi per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione;
• i creditori dell’impresa possono agire susssidiariamente anche sul patrimonio personale di ciascun coniuge, quando la comunione è insufficiente; tale responsabilità personale è limitata alla metà del credito.L’impresa familiare è l’unica forma di impresa collettiva per la quale non è necessaria nessuna formalità in sede di costituzione.
Società di persone
La società di persone si configura con il contratto in cui due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 del Codice Civile).
Appartengono alla categoria delle società di persone: le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita per azioni.
Società semplice
La società semplice può essere costituita per l’esercizio di attività non commerciali, ad esempio attività agricola, attività professionale in forma associata o di gestione di proprietà mobiliare o immobiliare.
L’amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente e però prevista la possibilità di amministrazione congiuntiva per disposizione dell’art. 2258 del Codice Civile.
Tutti i soci sono responsabili solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali; tuttavia per i soci che non amministrano direttamente la società può essere richiesta l’esclusione dalla responsabilità con un esplicito patto contrario. Tale patto deve essere iscritto nel Registro delle imprese ai fini dell’opponibilità ai terzi.Anche se l’atto costitutivo delle società semplici, come previsto dal Codice Civile, non è soggetto aforme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, è comunque obbligatoria l’iscrizione della società in una sezione speciale del Registro delle Imprese.
Società in nome collettivo
La costituzione della società in nome collettivo deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ad è soggetta ad iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni, presso il Registro delle imprese. Qualora la società non fosse costituita con atto pubblico o scrittura privata autentica si configurerebbe come società di fatto soggetta al divieto di iscrizione presso il Registro delle imprese.
La società in nome collettivo permette di esercitare attività sia commerciali che non commerciali.
La società agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale. Tutti i soci sono responsabili solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali; in caso di patto contrario questo non è opponibile nei confronti di terzi.Le società in nome collettivo sono dotate di autonomia patrimoniale più accentuata rispetto alle società semplici. Infatti, il creditore sociale di una società in nome collettivo deve escutere preventivamente la società e solo in caso di incapienza del patrimonio sociale (della quale deve essere data prova da parte del creditore stesso) può escutere il patrimonio del singolo socio. Nelle società semplici, invece, il creditore sociale può pretendere il pagamento da parte del singolo socio; spetta a quest’ultimo dimostrare che esistono beni sociali sui quali è possibile ottenere il soddisfacimento dei creditori sociali.È previsto, salvo esplicita deroga, che nessun socio possa svolgere per proprio conto o per conto altrui, un’attività concorrente con quella esercitata dalla società di cui fa parte, né può essere socio illimitatamente responsabile in altra società concorrente.
Società in accomandita semplice
Anche per la costituzione della società in accomandita semplice è prevista la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Nella S.a.s. si configurano due categorie di soci:
• accomandatari, responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
• accomandanti, responsabili limitatamente per la quota di capitale sottoscritto.
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari; qualora nella ragione sociale figuri il nome di un socio accomandante in capo allo stesso si verifica la perdita di responsabilità limitata.Anche la società in accomandita semplice è soggetta ad iscrizione presso il Registro delle imprese, a cura degli amministratori o del notaio, entro trenta giorni.
Società di capitali
Sono società di capitali le società a responsabilità limitata (S.r.l.), società per azioni (S.p.A.) e le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.).
Le società di capitali possono costituirsi per contratto (art. 2247 del Codice Civile) o per atto unilaterale (ad esclusione della società in accomandita per azioni per le quali è necessaria la presenza di due categorie di soci).
Società a responsabilità limitata
La società a responsabilità limitata è solitamente costituita da due o più persone tramite il contratto di società, può anche essere costituita da un solo socio con un atto unilaterale (S.r.l. unipersonale); l’atto costituivo deve esser stipulato in forma pubblica ed è soggetto ad iscrizione presso il Registro delle imprese.
Delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (salvo il caso di società unipersonali per le quali non sia stato interamente versato il capitale sociale e non si sia attuata la pubblicità prescritta per l’esistenza di un unico socio: in tal caso l’unico socio risponde illimitatamente con il proprio patrimonio personale).
Società per azioni
La società per azioni si costituisce per contratto o per atto unilaterale; la forma prevista dal Codice Civile per l’atto costitutivo delle società per azioni è l’atto pubblico; inoltre, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo lo statuto che deve essere redatto separatamente e deve contenente le norme relative al funzionamento della società.
Nelle società per azioni delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (salvo il caso di società unipersonali per le quali non sia stato interamente versato il capitale sociale e non si sia attuata la pubblicità prescritta per l’esistenza di un unico socio: in tal caso l’unico socio risponde illimitatamente con il proprio patrimonio personale).L’atto costitutivo deve essere depositato entro venti giorni presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.Con l’iscrizione presso il Registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica.
Società in accomandita per azioni
L’atto costituivo delle società in accomandita per azioni deve essere redatto in forma pubblica e deve contenere l’indicazione dei soci accomandatari. I soci accomandatari, sono di diritto amministratori della società e rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Per la società in accomandita per azioni valgono le stesse norme, in quanto compatibili, della società per azioni ed è previsto, alle stesse condizioni della S.p.A., l’obbligo di iscrizione presso il Registro delle Imprese.
La scelta della forma giuridica, determina in capo al titolare e ai soci, una serie di adempimenti amministrativi e fiscali da rispettare per l’avvio dell’attività, come indicato di seguito.
INDIVIDUAZIONE DEL CODICE ATTIVITA’
Tutte le attività economiche sono contraddistinte da un codice identificativo, composto generalmente da cinque cifre.
Per conoscere il codice identificativo dell’attività che si intende avviare, è necessario consultare la tabella Atecofin 2004, la nuova tabella di classificazione delle attività economiche, approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003, disponibile sul sito (http://www.agenziaentrate.gov.it/documentazione/atecofin/index.htm).
Il codice attività deve essere comunicato dal contribuente all’inizio dell’attività e successivamente è da indicare negli appositi modelli da presentare all’Agenzia delle Entrate per l’assolvimento di specifici adempimenti fiscali.
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Tutti coloro che esercitano una delle attività previste dall’art. 2195 del Codice Civile, sono tenuti a presentare denuncia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato della provincia dove si trova la sede dell’impresa o della società.Il numero di iscrizione presso il registro delle imprese corrisponde con il codice fiscale.
Il Registro si compone di due sezioni:
– ordinaria: per i soggetti obbligati all’iscrizione in base alle disposizioni del codice civile;
– speciale: per gli imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, annotazione albo artigiani e società tra avvocati.
L’iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità dichiarativa e, per le società di capitale, di pubblicità costitutiva.
Gli atti soggetti a pubblicità dichiarativa divengono opponibili ai terzi al momento dell’iscrizione e non è ammessa prova di ignoranza incolpevole da parte dei terzi.
La pubblicità costitutiva è determinante e necessaria ai fini dell’acquisizione dalla personalità giuridica da parte della società.
L’iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (con l’unica eccezione dell’iscrizione delle imprese agricole, che ha efficacia dichiarativa – art. 2 D.Lgs. n. 228/01).
Soggetti obbligati all’iscrizione
I soggetti obbligati all’iscrizione presso il Registro delle imprese sono:
– gli imprenditori che esercitano un’attività industriale, intermediaria nella circolazione dei beni, di trasporto, bancaria o assicurativa, ausiliaria delle precedenti (art. 2195 c.c.);
– le società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale (art. 2200 c.c.);
– i consorzi con attività esterna e le società consortili (artt. 2612 e 2615-ter c.c.);
– i gruppi europei di interesse economico -G.E.I.E. (D.Lgs. 23/7/91, n. 240);
– gli enti pubblici economici, ossia aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale (art. 2201 c.c.);
– le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell’art. 25 della legge 31/5/95, n. 218;
– gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);
– i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.);
– le società semplici (art. 2251 c.c.);
– le società Europee.
L’iscrizione al Registro delle imprese, per le società di capitali deve avvenire ad opera del notaio che ha redatto l’atto, entro venti giorni dal giorno della costituzione.Chiunque ometta di richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese nei modi e nei termini stabiliti dalla legge (artt. 2625, 2630, 2631 c.c.) è soggetto ad una sanzione amministrativa ai sensi della legge 24/11/81, n. 689 (cfr. Tavola n. 4).
ISCRIZIONE NEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO
All’atto dell’iscrizione presso il registro delle imprese ai contribuenti viene assegnato un numero nel R. E. A., il repertorio delle notizie di carattere economico ed amministrativo.Inoltre, sono tenuti all’iscrizione nel R.E.A., entro trenta giorni dall’inizio dell’attività economica, i soggetti senza fini di lucro (Associazioni, Fondazioni, Enti pubblici e religiosi) non iscrivibili nel Registro delle imprese.
Soggetti obbligati a presentare denuncia presso il Repertorio Economico Amministrativo
Sono tenuti a presentare denunce al R.E.A.:
– i soggetti iscritti nelle varie sezioni del registro delle imprese (contestualmente all’iscrizione o separatamente);
– altri soggetti collettivi che svolgono un’attività economica o professionale, purché non obbligati all´iscrizione in albi tenuti da Ordini o Collegi professionali;
– gli imprenditori con sede principale all’estero che aprano unità locali nel territorio nazionale;
– i soggetti che svolgono attività senza fini di lucro.
RICHIESTA E ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA
Il contribuente che voglia iniziare un’attività imprenditoriale deve munirsi di partita IVA, ovverosia un codice composto da 11 caratteri numerici (i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i 3 successivi individuano il codice dell’Ufficio, l’ultimo ha invece un carattere di controllo), da utilizzare quale riconoscimento indistinguibile.Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i quali non hanno il codice fiscale al momento di inizio dell’attività, il numero di partita IVA assume anche valore di codice fiscale. La richiesta per l’attribuzione del codice di partita IVA deve essere effettuata, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, all’Agenzia delle Entrate, oppure, per i soggetti tenuti all’iscrizione presso il Registro delle imprese o alla denuncia al R.E.A., presso gli Uffici della Camera di Commercio.L’ufficio del Registro delle imprese dopo aver aperto la partita IVA del contribuente, comunica in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e fornisce al contribuente apposita documentazione dell’avvenuta operazione.Il numero di partita IVA rimane invariato fino a cessazione dell’attività; qualora il contribuente cambi il domicilio fiscale, o qualsiasi altro elemento rilevante (attività, ragione sociale, ecc.), il numero non viene modificato ma il contribuente è tenuto a darne apposita comunicazione agli uffici entro 30 giorni.
SCELTA DEL REGIME CONTABILE
All’atto della richiesta del numero di partita IVA, il contribuente che inizia una nuova attività non ha l’obbligo di indicare anche l’opzione per il regime contabile prescelto, in quanto la validità dell’opzione è basata sul comportamento concludente del contribuente. Tuttavia, le opzioni devono essere comunicate nella prima dichiarazione IVA annuale da presentare successivamente alla scelta operata; qualora il soggetto non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA deve comunicare il regime contabile (o nel caso la revoca del regime contabile scelto) nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico), allegandovi il quadro per le comunicazioni delle opzioni e revoche contenuta nella modulistica della dichiarazione IVA annuale.
I regimi contabili attualmente adottabili dai contribuenti sono i seguenti:
– ordinario;
– semplificato;
– supersemplificato;
– forfetario per contribuenti «minimi»;
– sostitutivo attività marginali;
– sostitutivo nuove iniziative produttive.
Ogni regime ha specifiche caratteristiche, di seguito analizzate, per le quali sarà necessario verificare i presupposti soggettivi.
Regime ordinario
I contribuenti che vestono la forma giuridica di società di capitali rientrano obbligatoriamente nel regime ordinario; gli altri soggetti possono, invece, in molti casi scegliere quale regime adottare.Sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, oltre alle società di capitali, anche le altre imprese che superano i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata: anche se i limiti non sono superati è possibile comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria (cfr. Tavola n. 1).
Si ricorda che, in base al D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, è previsto che per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili che tengono il libro giornale (cosiddetti contribuenti in contabilità ordinaria) ed il libro degli inventari ci sia la facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all’articolo 16 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 a condizione che:
a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (si rimanda alle disposizioni previste nel D.P.R. n. 633/1972);
b) su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà in oggetto.
Nel rispetto delle suddette condizioni le annotazioni effettuate nei citati registri contabili sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.
Regime semplificato
Possono applicare il regime della contabilità semplificata a prescindere dall’attività svolta, le imprese individuali (comprese le imprese familiari) e quelle collettive (società di persone ed assimilate) che non superino i seguenti limiti nei ricavi:
– 309.874,14 euro, per le imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
– 516.456,90 euro per le imprese esercenti prestazioni diverse da quelle di prestazioni di servizi.
I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare non superiore ai suddetti limiti, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata.
Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora i suddetti limiti non venganosuperati.Oltre ai registri IVA, ai registri per gli eventuali dipendenti ed ai registri previsti da leggi speciali, ai fini delle imposte dirette è obbligatoria la sola tenuta tenuta del registro dei beni ammortizzabili.È peraltro ammessa anche l’annotazione delle registrazioni necessarie per il riconoscimento dell’ammortamento fiscale direttamente sul registro Iva acquisti.I contribuenti in contabilità semplificata possono inoltre annotare globalmente le spese per le prestazioni di lavoro dipendente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. (cfr. Tavola n. 2).
Regime supersemplificato
Il regime supersemplificato è il regime previsto per i contribuenti cosiddetti minori, vale a dire le sole imprese individuali esercenti attività d’impresa.I soggetti che iniziano l’attività devono attestare, in via presuntiva, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 165, delle legge n. 662 del 23 dicembre 1996, al fine di usufruire delle semplificazioni previste. Tale attestazione è inserita nella dichiarazione di inizio attività.I requisiti da soddisfare per potersi avvalere del regime supersemplificato sono riassunti nella tavola n. 3.
Le semplificazioni fiscali previste per il regime in oggetto:
– tenere i soli registri IVA o, in alternativa, un apposito prospetto semplificato, approvato con decreto Ministeriale del 11 febbraio del 1997, in cui registrare le annotazioni obbligatorie;
– registrazioni cumulative mensili delle operazionieffettuate o fatturate, distinte per aliquota (da effettuare entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento);
– registrazioni cumulative degli acquisti effettuate e delle importazioni rilevanti ai fini IVA.
Regime forfetario per contribuenti «minimi»
Il regime forfetario dei contribuenti «minimi» che permette, ai soggetti che non superano determinati limiti, di adempiere agli obblighi relativi alle imposte sui redditi e all’IVA con alcune semplificazioni.I soggetti che iniziano l’attività devono attestare, in via presuntiva, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 171, delle legge n. 662 del 23 dicembre 1996, successivamente indicati, al fine di usufruire delle semplificazioni previste.
Il regime forfetario è obbligatorio per le imprese individuali che presentano contemporaneamente leseguenti caratteristiche:
1. volume d’affari ragguagliato ad anno non superiore a 10.329,14 euro (si considerano anche i corrispettivi ed i compensi non rilevanti ai fini I.V.A.)
2. utilizzo di beni strumentali, anche non di proprietà, il cui costo complessivo ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o di dismissione, al netto degli ammortamenti, non ecceda 10.329,14 euro;
3. mancanza di cessioni all’esportazione;
4. compensi complessivi, comprensivi di contributi previdenziali ed assistenziali, corrisposti a dipendenti ed altri collaboratori stabili non superiori al 70% del volume d’affari.
I contribuenti minimi possono adempiere alle disposizioni IVA e alle disposizioni delle imposte sui redditi in modo semplificato con i seguenti obblighi:
a) emettere fattura per le operazioni effettuate nell’esercizio dell’impresa solo se richieste dal cliente;
b) conservare le fatture;
c) entro il 15 del mese successivo annotare nei registri IVA, o su appositi prospetti, che dovranno essere conservati con le stesse modalità dei registri valevoli ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il totale delle operazioni effettuate nel mese precedente distinto per aliquote. Con le stesse modalità ed entro la stessa scadenza devono essere annotati gli altri compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini IVA;
d) richiedere e conservare la documentazione relativa agli acquisti oggetto dell’attività;
e) rilasciare, se prescritta, la certificazione dei corrispettivi (scontrino o ricevuta fiscale).
Inoltre il calcolo dell’IRPEF, in regime forfetario è effettuato :
– sul 75% del volume di affari per le attività di prestazione di servizi;
– sul 61% del volume di affari per le altre attività;
– sul 78% del ricavi e compensi percepiti da professionisti ed artisti. (cfr. Tavola n. 4).
Regime sostitutivo delle attività marginali
Il regime sostitutivo delle attività marginali è il regime che prevede una tassazione ridotta in capo alle imprese individuali, costituite anche in forma di imprese familiari.Per i soggetti che ne facciano richiesta l’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche è ridotta alla misura del 15% per quelle attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore e per le quali il ricavo e i compensi non risultino superiori al valore di Euro 25.822,85.
Gli obblighi a carico dei contribuenti che si avvalgono del regime sostitutivo sono:
a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto;
b) versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto;
c) versamento dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto;
d) versamento delle addizionali comunali e regionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Restano fermi i seguenti adempimenti:
a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
c) presentazione delle dichiarazioni annuali;
d) versamento annuale dell’imposta sul valore aggiunto;
e) versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive;
f) versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
g) tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d’imposta.
I contribuenti, per i quali ricorrono i requisiti richiesti, che desiderano avvalersi del regime sostitutivo delle attività marginali devono presentare domanda redatta su apposito modello all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro il mese di gennaio dall’anno a decorrere dal quale si intende fruirne o in sede di inizio attività (Cfr. Tavola n. 5).
Regime sostitutivo per le nuove attività produttive
Il regime sostitutivo per le nuove attività produttive è rivolto alle imprese individuali, ai professionisti ed alle imprese familiari che intraprendono una nuova attività produttiva (si deve trattare di una nuova attività e non di continuazione, ampliamento o ammodernamento di attività già esistente; inoltre il titolare non deve aver esercitato attività d’impresa negli ultimi tre anni).
Il regime è applicabile in caso di attività con ricavi non superiori a 30.987,41 Euro, nel caso di attività di prestazioni di servizi, di Euro 61.974,83 per altre attività.I soggetti che vogliano fruire del regime per le nuove iniziative produttive comunicano la scelta operata mediante compilazione dell’apposito modello, ad uno degli Uffici locali dell’Agenzia, in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività.L’opzione è valida per tre periodi di imposta.Qualora in un periodo d’imposta siano superati i limiti precedentemente indicati, l’opzione perde efficacia dal periodo d’imposta successivo. Nell’ipotesi, invece, che il volume di affari superi in un esercizio 46.481,11 Euro nel caso di attività di prestazioni di servizi, o 92.962,25 Euro, per altre attività, l’opzione viene meno per lo stesso periodo di imposta.
Il regime, oltre a prevedere una tassazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo secondo un’aliquota proporzionale del 10%, comporta le seguenti agevolazioni:
– non è necessario istituire i libri ed i registri previsti sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini dell’IVA.
– sono esclusi tutti i versamenti periodici relativi all’imposta sul valore aggiunto (versamenti mensili, trimestrali ed acconti annuali), prevedendo che l’imposta possa essere versata in un’unica soluzione entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento o entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, in tal caso con una maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese;Il contribuente è tenuto anche in questo caso a presentare regolarmente la dichiarazione dei redditi, IVA ed eventualmente la dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Deve inoltre essere conservata tutta la documentazione idonea a dimostrare i ricavi conseguiti ed i costi sostenuti (cfr. Tavola n. 6).