La Legge 208/2015 ha introdotto alcune novità riguardanti le operazioni straordinarie, come l’ assegnazione o la cessione agevolata di alcune tipologie di beni ai soci, l’estromissione degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali e la riapertura della possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa, il tutto per consentire un risparmio di imposte eventualmente dovute sulle successive cessioni degli immobili o per la valuazione dell’operatività delle società intestatarie degli stessi.
La prima agevolazione è rivolta ai soggetti passivi d’imposta (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che, entro il 30 settembre 2016, procedono all’ assegnazione o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
La norma prevede che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che siano iscritti entro il 30 gennaio 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.
Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 settembre 2016, si trasformano in società semplici.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura dell’8 per cento; l’aliquota sale al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previste ai fini dell’imposta di registro (art. 52, co. 4 D.P.R. 131/1986).
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, valgono le medesime regole previste per l’assegnazione; ai fini della determinazione della base imponibile, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene ai sensi dell’art. 9 del TUIR, ovvero al valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.