fatturazionelettronicaAnche quest’anno entro il 16 febbraio i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) ed anticipo per l’anno in corso (rata). Con l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

 

È importante precisare che mentre il versamento deve avvenire entro il 16 febbraio 2015 il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica entro il 2 marzo 2015.

 

Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall’Inail ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2014.

 

Ricordiamo che il premio può essere versato in un’unica soluzione o in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2015 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo comunicato dall’Inail.

 

Se le retribuzioni nell’anno 2014 fossero da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente è possibile comunicare all’Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 16 febbraio 2015 in modo da evitare il pagamento di un premio anticipato maggiore di quello che sarà dovuto a consuntivo.

In sede di autoliquidazione si potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che di seguito si riportano in sintesi:

 

Riduzione dell’11,50% per le imprese edili Si applica alla sola regolazione 2014 ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti.
Riduzione per il settore della pesca Si applica alla regolazione 2014 (nella misura dell’63,20%) e alla rata 2015 (nella misura del 57,50%) alle imprese che esercitano la pesca costiera, o la pesca nelle acque interne e lagunari.
Inserimento dei disabili Il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) del premio per ogni lavoratore disabile assunto si applica esclusivamente alle aziende con convenzione concessa entro il 31 dicembre 2007.
Sostegno alla maternità/paternità Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a patto che l’azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc.
Cooperative e loro consorzi operanti in territori montani Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone agricole svantaggiate (68%) e in territori montani particolarmente svantaggiati (75%).
Contratti di inserimento Per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza di determinate condizioni.
Imprese artigiane La riduzione è fissata nella misura del 7,99% e si applica alla sola regolazione 2014. Possono fruirne le imprese iscritte alla gestione Artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/08, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2012-2013 e che ne abbiano fatto preventiva richiesta.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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