Il prossimo 16 febbraio i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) ed anticipo per l’anno in corso (rata).
Attraverso l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all’Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).
Il versamento ed il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:
Versamento premio Inail | 16 febbraio |
Presentazione modello 1031 | 28 febbraio |
Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica. |
Il premio può essere versato in un’unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2017 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo comunicato dall’Inail.
Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall’Inail.
Novità
Si ricorda che a decorrere dall’autoliquidazione 2015/2016 la comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende” appositamente realizzata in www.inail.it – servizi online, che permette di visualizzare ed acquisire tali comunicazioni in formato pdf. |
Infine, occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che si riportano in sintesi:
Riduzione dell’11,50% per le imprese edili | Si applica alla sola regolazione 2016 ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti |
Riduzione per il settore della pesca | Si applica alla regolazione 2016 (nella misura del 50,30%) e alla rata 2017 (nella misura del 48,70%) alle imprese che esercitano la pesca costiera, o la pesca nelle acque interne e lagunari |
Inserimento dei disabili | L’incentivo non è più in vigore, si è applicato per l’ultima volta alla regolazione 2015 in quanto le convenzioni avevano durata massima di 8 anni |
Sostegno alla maternità/paternità | Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a patto che l’azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc |
Cooperative e loro consorzi operanti in territori montani | Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone agricole svantaggiate (68%) e in territori montani particolarmente svantaggiati (75%) |
Imprese artigiane | La riduzione è fissata nella misura del 7,61% e si applica alla sola regolazione 2016. Possono fruirne le imprese iscritte alla gestione Artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2014-2015 e che ne abbiano fatto preventiva richiesta |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.