Viene riscritto l’art. 3, D.L. 23.12.2013, n. 145, conv. con modif. dalla L. 21.2.2014, n. 9, ai sensi del quale è ora riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato (non sussiste più il limite di fatturato di Euro 500 milioni), che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito d’imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei 3 periodo d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019.
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
L’agevolazione è riconosciuta fino ad importo massimo annuale di Euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad Euro 30.000.
Per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, sono sostanzialmente le stesse previste dal previgente testo dell’art. 3, D.L. 145/2013, mentre per quanto relativo alle spese agevolabili, esse sono relative a:
– personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di determinati titoli accademici;
– quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al D.M. 31.12.1988 e comunque con un costo unitario non inferiore ad Euro 2.000 al netto dell’Iva;
– contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese comprese le start-up innovative;
– competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Come in precedenza, il credito d’imposta va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Sono inoltre sempre previste delle modalità di controllo del credito spettante, sulla base di apposita documentazione redatta da soggetti incaricati della revisione legale e, in caso di appurata indebita fruizione, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi di legge.