Entro il giorno 28 febbraio 2013 devono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d’imposta, le certificazioni attestanti l’effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell’anno 2012.
Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute di acconto a carico del condominio per contratti di appalto di opere o di servizi e delle ritenute di acconto a carico delle Banche e delle Poste Italiane trattenute al momento dell’accredito ai beneficiari dei bonifici relativi all’esecuzione di prestazioni o lavori che fruiscono delle detrazioni del 36% (50% dal 26 giugno 2012) e del 55%. |
La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:
Ü i dati identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
Ü i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
Ü la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
Ü l’importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili. Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto;
Ü l’ammontare delle ritenute operate;
Ü l’ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);
Ü il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.
I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato. Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):
A |
prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale; |
C |
utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; |
H |
indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa; |
M |
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere; |
N |
indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
4 nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; 4 in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici; |
O |
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata; |
Q |
provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario; |
R |
provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario; |
T |
provvigioni corrisposte a mediatore; |
U |
provvigioni corrisposte a procacciatore di affari; |
V |
provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici; |
W |
corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi. |
Vale anche la pena di precisare che:
Ü in relazione ai compensi erogati agli sportivi dilettanti, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad €7.500 ai sensi dell’art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;
Ü in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti minimi che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile previsto dall’art.27 del D.L. n.98/11, vanno certificati gli importi lordi corrisposti (non soggetti a ritenuta di acconto), in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nel modello 770 semplificato;
Ü vanno certificati i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolatodi cui all’art.13 della L. n.388/00 (per i quali non vanno trattenute le ritenute di acconto), in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nel modello 770 semplificato;
Ü nel caso di erogazione di compensi di lavoro autonomo a ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. n.185/08, vanno certificate le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.
Tra le certificazioni innanzi esposte, è obbligatorio consegnare anche quelle relative alla remunerazione dei finanziamenti fruttiferi concessi dai soci alle società. A tal fine, si suggerisce di redigere un apposito documento nel quale illustrare le caratteristiche del finanziamento, quali il piano di rimborso, l’onerosità e l’esplicito impegno alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento. La remunerazione dei finanziamenti fruttiferi ricevuti dalle società va monitorata in quanto fattispecie da dichiarare nel modello 770 ordinario. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.