Entro il giorno 28 febbraio 2013 devono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d’imposta, le certificazioni attestanti l’effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell’anno 2012.

Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute di acconto a carico del condominio per contratti di appalto di opere o di servizi e delle ritenute di acconto a carico delle Banche e delle Poste Italiane trattenute al momento dell’accredito ai beneficiari dei bonifici relativi all’esecuzione di prestazioni o lavori che fruiscono delle detrazioni del 36% (50% dal 26 giugno 2012) e del 55%.

 

La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:

Ü i dati identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);

Ü i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);

Ü la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);

Ü l’importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili. Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto;

Ü l’ammontare delle ritenute operate;

Ü l’ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);

Ü il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato. Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):

 

A

prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;

C

utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

H

indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;

M

prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;

N

indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:

4  nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;

4  in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

O

prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;

Q

provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;

R

provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;

T

provvigioni corrisposte a mediatore;

U

provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;

V

provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;

W

corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi.

 

Vale anche la pena di precisare che:

Ü in relazione ai compensi erogati agli sportivi dilettanti, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad €7.500 ai sensi dell’art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;

Ü in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti minimi che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile previsto dall’art.27 del D.L. n.98/11, vanno certificati gli importi lordi corrisposti (non soggetti a ritenuta di acconto), in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nel modello 770 semplificato;

Ü vanno certificati i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolatodi cui all’art.13 della L. n.388/00 (per i quali non vanno trattenute le ritenute di acconto), in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nel modello 770 semplificato;

Ü nel caso di erogazione di compensi di lavoro autonomo a ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. n.185/08, vanno certificate le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.

 

Tra le certificazioni innanzi esposte, è obbligatorio consegnare anche quelle relative alla remunerazione dei finanziamenti fruttiferi concessi dai soci alle società. A tal fine, si suggerisce di redigere un apposito documento nel quale illustrare le caratteristiche del finanziamento, quali il piano di rimborso, l’onerosità e l’esplicito impegno alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento. La remunerazione dei finanziamenti fruttiferi ricevuti dalle società va monitorata in quanto fattispecie da dichiarare nel modello 770 ordinario.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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