A meno di un mese dalla scadenza, sono ancora innumerevoli i dubbi che riguardano la comunicazioni dei beni utilizzati dai soci delle società e dai familiari dell’imprenditore: malgrado sia già da più parti stata annunciata in via informale la proroga della scadenza, ad oggi non ne è stata ancora data notizia ufficiale.

Come già comunicato, il D.L. n.138/11 (art.2, co.36-terdecies e seguenti) ha stabilito che:

  • dal 2012 i soci e i familiari dell’imprenditore che utilizzano un bene intestato alla società o alla ditta, pagando un corrispettivo inferiore al valore normale di utilizzo, devono dichiarare un reddito diverso pari a tale differenza;
  • dal 2012, al verificarsi della situazione di cui al punto precedente, i costi sostenuti per il bene dato in utilizzo al socio o al familiare risultano del tutto indeducibili;
  • infine, è necessario inviare un’apposita comunicazione telematica all’Amministrazione Finanziaria con la quale comunicare quali sono i beni utilizzati da soci e familiari. All’interno di tale comunicazione vanno anche comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni che i soci hanno effettuato nei confronti della società (tale secondo adempimento non riguarda le ditte individuali).

Di seguito vengono evidenziate le regole di compilazione della comunicazione, in modo tale che coloro che si occupano direttamente della contabilità possano iniziare a predisporre la documentazione necessaria nel caso in cui la proroga annunciata non dovesse essere disposta.

La comunicazione

Il modello di comunicazione è stato approvato con provvedimento del 16 novembre 2011 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione va resa in via telematica entro il 31 marzo successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui viene concesso l’utilizzo ovvero tale utilizzo viene revocato (quindi si tratta di una comunicazione da rendere una tantum, sino a successiva variazione).

Entro il 2 aprile 2013 scade la presentazione, oltre che della comunicazione relativa al 2012, anche di quella relativa ai beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento (una sorta di comunicazione della situazione iniziale). La comunicazione per il 2011 va quindi resa anche se l’utilizzo personale del bene è cessato nel corso del 2011.

Tale obbligo può essere assolto indifferentemente dalla società ovvero dai soci.

La comunicazione deve essere effettuata anche:

  • per i beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci (quindi anche se il figlio del socio utilizza una vettura intestata alla società);
  • per i beni concessi in godimento dalla società ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo (quindi, ad esempio, se i soci della holding utilizzano una vettura intestata ad una delle società controllate, ma anche nel caso di utilizzo di beni intestati a società controllanti o collegate).

Contenuto

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

  • per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici (eventuale Stato estero di residenza);
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza;
  • tipologia di utilizzazione del bene;
  • tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
  • categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
  • ammontare di finanziamenti e capitalizzazioni.

La C.M. n.25/E/12 ha chiarito che quando il bene è intestato ad una società partecipata tramite una fiduciaria, va comunicato come soggetto beneficiario il fiduciante ovvero il disponente, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote. Evidentemente questo farebbe venir meno lo schermo fiduciario.

 

Beni monitorati

La comunicazione riguarda le seguenti categorie di beni (con le relative informazioni):

  • autovettura (numero di telaio);
  • altro veicolo (numero di telaio);
  • unità da diporto (lunghezza in metri);
  • aeromobile (potenza del motore in KW);
  • immobile (Comune di ubicazione e identificativi catastali);
  • altro (altre tipologie di beni rilevano solo se il bene è di valore superiore ad €3.000 al netto dell’imposta).

Come chiarito dalla C.M. n.24/E/12, per le autovetture aziendali il valore normale deve essere determinato ai sensi del co.4 dell’art.51 del Tuir. In pratica l’Agenzia richiama il criterio convenzionale adottato per la determinazione del fringe benefit assegnato al dipendente nei casi di utilizzo promiscuo di autovetture, motocicli e ciclomotori aziendali: il 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico desunto dalle tabelle Aci.

Nulla invece è stato precisato con riferimento a quale debba essere il valore normale per l’utilizzo degli altri beni (per gli immobili il valore Omi di locazione? Per le imbarcazioni e gli aeromobili il valore di noleggio?).

Nella C.M. n.25/E/12 l’Agenzia si limita a richiamare l’art.9, co.3 Tuir che fa riferimento al “ (…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. ” Non certo un riferimento univoco.

 

Finanziamenti e capitalizzazioni

Nella comunicazione va indicata anche qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente; proprio questo è l’aspetto più intricato da monitorare e per il quale la compilazione in molti casi diviene del tutto impossibile.

Con alcune risposte fornite ai forum organizzati dalla stampa specializzata, riportate nella C.M. n.25/E/12, l’Agenzia ha reso molto più complicata ed interlocutoria la gestione della comunicazione.

Con riferimento ai finanziamenti i chiarimenti avrebbero ampliato a dismisura la platea dei soggetti obbligati:

  • è stato affermato l’obbligo di monitorare anche i finanziamenti concessi a favore di società che non hanno concesso alcun bene in uso ai soci (quindi ogni tipo di finanziamento, anche per esigenze di mera liquidità della società);
  • peraltro tale obbligo riguarderebbe non solo quelli effettuati nel 2011 ma anche quelli semplicemente in corso in tale periodo d’imposta (quindi effettuati anche molti anni addietro, magari decenni visto che non sono posti limiti temporali, per i quali la ricostruzione del dato diviene spesso impossibile).

Devono poi essere monitorati, oltre ai finanziamenti, anche le capitalizzazioni (quindi anche i versamenti a titolo di capitale di rischio).

Sarebbero inoltre interessati da tale adempimento tutte le società, quindi anche:

  • le società in contabilità semplificata (per le quali il monitoraggio dei finanziamenti è oltremodo complicato);
  • le società di grandissime dimensioni (per le quali versamenti e capitalizzazioni potrebbero interessare un’ampia platea di soci).

Inoltre i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate parrebbero aver altresì imposto la necessità di evidenziare nella comunicazione i finanziamenti ricevuti dai soci (elemento non previsto dalla norma di riferimento).

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

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