di conversione del c.d. “Decreto Omnibus” è stata introdotta la possibilità di effettuare la sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022 per i soggetti Isa che aderiranno al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025. Al contempo è previsto un allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento anche per i soggetti interessati dal CPB che non utilizzeranno la sanatoria.
L’imposta sostitutiva
L’articolo 2-quater, introdotto in sede di conversione del D.L. 113/2024, consente ai soggetti che hanno applicato gli Isa e che aderiscono al CPB, di accedere al regime di ravvedimento loro riservato, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’Irap (resta esclusa come di consueto l’Iva).
La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali viene individuata nella differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità, e il valore dello stesso incrementato nella misura del: a. 5 % per i soggetti con punteggio Isa pari a 10; b. 10 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore ad 8 e inferiore a 10; c. 20 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8; d. 30 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 4 e inferiore a 6; e. 40 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 3 e inferiore a 4; f. 50 % per i soggetti con punteggio Isa inferiore a 3.
La base imponibile dell’Irap è calcolata sulla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita per le imposte dirette.
Le aliquote delle imposte sui redditi e addizionali applicabili alla base imponibile variano a seconda delle annualità, per gli anni 2018, 2019 e 2022 si applica il seguente schema:
10%
se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8
12%
se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
15%
se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6
Per gli anni 2020 e 2021 in considerazione del covid le percentuali saranno le seguenti:
7%
se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8
8,4%
se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
10,5%
se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6
Per le stesse annualità, i contribuenti applicano l’Irap al 3,9%.
Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione, non può essere inferiore a 1.000 euro.
Versamento dell’imposta
Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.
Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Non si da, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
Preclusioni
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
Proroga dei termini di decadenza
Per i soggetti a cui si applicano gli Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale e che adottano, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1973, e all’articolo 57, D.P.R. 633/1972, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.
In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1973 e all’articolo 57, D.P.R. 633/1972 (benché l’Iva è fuori dal CPB), in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.