Seconda parte: interventi sugli impianti e risparmio energetico:
Ovviamente ogni impianto di riscaldamento può essere modificato, ammodernato o sostituito, soprattutto per ottenere dei risparmi energetici (e quindi minori costi in bolletta e nelle rate condominiali) ma seguendo apposite regole.
Le nuove installazioni o le ristrutturazioni devono essere affidate a imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/1990 e previa presentazione di una relazione tecnica al Comune.
La legge 10/1991 e relativo regolamento di attuazione (Dpr 412/1993) attribuiscono all’amministratore la responsabilità di adottare le misure per il contenimento di consumi energetici, di gestire gli impianti e disporre le manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Questi obblighi possono essere trasferiti al “terzo responsabile”, un soggetto dotato delle necessarie capacità tecniche, che se ne assume la responsabilità in base a un contratto stipulato con il condominio.
Sempre la legge 10/1991 detta le norme a favore di interventi volti al risparmio energetico.
Per interventi di risparmio energetico si intendono i seguenti:
– Coibentazione degli edifici che consenta di ottenere un risparmio energetico di almeno il 20%,
– Installazione di generatori di calore ad alto rendimento,
– Installazione di pompe di calore per riscaldamento dell’ambiente o dell’acqua calda o di impianti che, utilizzando fonti rinnovabili, consentano la copertura di almeno il 30% del fabbisogno termico,
– Installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore,
– Installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica,
– Installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore e/o di acqua calda di ogni singola unità immobiliare,
– Trasformazione di impianti centralizzati in impianti unifamiliari a gas per riscaldamento e acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolamentazione della temperatura con determinazione dei consumi per singole unità immobiliari,
– Installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento, anche nelle aree esterne.
Se ritiene di pagare rate condominiali troppo elevate, il singolo condòmino può scegliere di distaccarsi dall’impianto centralizzato? Ciò non è generalmente consentito.
Normalmente, infatti, l’impianto è costruito in funzione della quantità di calore necessaria a riscaldare l’intero stabile, mentre il distacco di una parte determina uno squilibrio che causa un aumento delle spese di gestione e manutenzione a carico degli altri.
Una strada, però, esiste: il condomino che vuole distaccarsi può dimostrare che gli altri non ne avranno alcun danno, né sotto il profilo della qualità del servizio, né sotto quello delle spese. E che nel contempo si realizza una proporzionale diminuzione dei costi.
Ma i giudici non si sono ancora pronunciati in via definitiva. Né, soprattutto, in modo uniforme.
Attenzione: in ogni caso il distacco consente di non pagare le spese di consumo di combustibile, mentre resta l’obbligo di pagamento delle spese di manutenzione e conservazione dell’impianto stesso.
Caso diverso dal distacco è quello della rinuncia al servizio per un determinato periodo (appartamenti sfitti o non occupati).
L’assemblea può, con la maggioranza di 501 millesimi e degli intervenuti, autorizzare la chiusura dell’impianto di un’unità immobiliare, tenendo conto del risparmio e ponendo a carico del condomino interessato la quota di spese restante.