Come ogni anno torniamo ad occuparci delle aliquote contributive per artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata Inps. L’Istituto Nazionale di Previdenza ha difatti, in questi giorni, emanato una serie di circolari con le quali ha chiarito le percentuali di contribuzione applicabili per il 2015 e i relativi importi di minimale e massimale contributivo.
Artigiani e commercianti
L’articolo 24, comma 22 del D.L. n.201/11, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24%.
Applicando tali indicazioni ne risulta che per il 2015 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 22,65%. |
Anche per l’anno 2015, vige la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati, inoltre, per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 22,65 vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Altra riduzione è poi prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).
Una tabella riepilogherà quanto detto:
Artigiani | Commercianti | |
Soggetto con età superiore ai 21 anni | 22,65% | 22,74 % |
Soggetto con età non superiore ai 21 anni | 19,65% | 19,74 % |
Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico Inps | 11,32% | 11,37% |
Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Tale reddito minimale per il 2015 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per il 2015 risulta essere:
Artigiani | Commercianti | |
Soggetto di età superiore ai 21 anni | 3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità) | 3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità |
Soggetto di età non superiore ai 21 anni | 3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità) | 3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità) |
Il contributo 2015 è però dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2014 in base alla seguente ripartizione:
scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Soggetto di età superiore ai 21 anni | fino a 46.123,00 | 22,65 % | 22,74 % |
da 46.123,00 | 23,65 %* | 23,74 %* | |
Soggetto di età non superiore ai 21 anni | fino a 46.123,00 | 19,65 % | 19,74 % |
da 46.123,00 | 20,65 %* | 20,74 %* |
*L’aumento di un punto percentuale è stato disposto dall’art.3-ter della L. n.438/92.
Va ricordato che per l’anno 2015 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a 100.324,00 euro per gli altri.
Si noti che qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nell’anno, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. |
Gestione separata Inps
Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata Inps:
- i collaboratori a progetto,
- i collaboratori occasionali,
- i venditori porta a porta,
- gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro,
- i soci amministratori di srl che svolgono attività commerciale,
- i lavoratori autonomi privi di cassa.
In relazione alle aliquote contributive va specificato che l’art.2, co.57 L. 92/12 meglio nota come “riforma del lavoro” ha chiarito che l’aliquota contributiva, per coloro che non risultano iscritti anche ad altre forme obbligatorie, è stabilita nella misura del:
- 28% per il 2014,
- 30% per il 2015,
- 31% per il 2016,
- 32% per il 2017,
- 33% per il 2018,
oltre all’incremento dello 0,72% per il finanziamento degli oneri connessi alla maternità, assegni familiari e malattia.
Allo stesso modo, per i soggetti iscritti anche ad altre forme contributive, la citata norma prevede le seguenti aliquote contributive:
- 21% per il 2014 (divenuta poi 22% per effetto della finanziaria 2014),
- 22% per il 2015 ( divenuta poi 23,5% per effetto della finanziaria 2014) e
- 24% dal 2016.
Il Decreto Milleproroghe, come già la finanziaria 2014, ha introdotto un blocco delle aliquote sopra riportate con riferimento ai soggetti iscritti alla gestione separata e titolari di partita Iva per i quali la aliquota contributiva 2015 è quindi la medesima prevista per il 2014 ovvero 27%.
Ne consegue che, per effetto di tale blocco, le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti:
2014 | 2015 | ||
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | Titolare di p. Iva | 27,72% | 27,72% |
Non titolare di p. Iva | 28,72% | 30,72% | |
Pensionato od iscritto ad altra gestione pensionistica | 22% | 23,5% |
Sempre per il 2015 sono stati fissati anche gli importi del minimale e massimale di reddito contributivo annuo, rispettivamente in:
- 548,00 euro e
- 324,00 euro
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.