Il D.L. 215/2023, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, e ribattezzato c.d. Milleproroghe è stato convertito con L. 18/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.
Articolo 3, comma 3 | Divieto emissione fattura elettronica per i sanitari
Intervenendo sull’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, D.L. 119/2018, viene prorogato anche per il 2024 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari. |
Articolo 3, comma 4 | Proroga dei termini di cessazione dei giudici tributari
Intervenendo sull’articolo 3, comma 6, D.L. 198/2022, che a sua volta interveniva sull’articolo 8, comma 1, L. 130/2022, vengono prorogati di un ulteriore anno i termini relativi alla cessazione dei componenti delle CGT di I e di II grado. |
Articolo 3, comma 4-bis | Credito di imposta quotazione pmi
In sede di conversione in legge viene previsto che il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 89, L. 205/2017, compente alle pmi che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, fino a un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024. |
Articolo 3, comma 6 | Proroga termini notifica
I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, L. 311/2004, e di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, L. 234/2021, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all’articolo 3, comma 3, L. 212/2000, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo 10, comma 6, Regolamento di cui al Decreto Mise 115/2017. |
Articolo 1, comma 12-undecies | Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
In sede di conversione in legge viene previsto che le disposizioni dell’articolo 1, commi da174 a 178, L. 197/2022, inerenti la regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, si applicano anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in 4 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, gli interessi di cui all’articolo 20, D.P.R. 602/1973, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati al 29 febbraio 2024 e non si dà luogo a rimborso. |
Articolo 3, comma 12-duodecies | Anche per i bilanci 2023 confermata la possibilità delle assemblee a distanza
In sede di conversione in legge viene modificato il termine di cui all’articolo 106, comma 7, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, viene prorogata fino al 29 aprile 2024 la possibilità di procedere allo svolgimento dell’assemblea da remoto. |
Articolo 3, comma 12-terdecies-12-quaterdecies | Agevolazione prima casa under 36
Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore Isee non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all’articolo 64, commi 6, 7 e 8, D.L. 73/2021, si applicano anche nei casi in cui, entro del 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. Inoltre, per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute. Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2025 con le modalità previste dall’articolo 64, comma 7, D.L. 73/2021. |
Articolo 3-bis | Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
Viene previsto che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all’articolo 1, comma 232, L. 197/2022, da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Le previsioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti indicati dall’articolo 1,comma 1, D.L. 61/2023, relativamente alle rate di cui all’articolo 1,comma 232, L. 197/2022, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28febbraio 2024. |
Articolo 13, comma 1 | Rinvio controlli regolarità DURC
Viene sostituito l’articolo 78, comma 1-quater, D.L. 18/2020, stabilendo che in considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell’aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, e al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l’erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le Amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies , lettere b) e c), al momento dell’erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva. |
Articolo 13, comma 2 | Proroga dell’agevolazione per l’acquisto dei terreni nelle zone colpite dalla Xylella
Viene prorogata anche per il 2024 la previsione prevista dall’articolo 8-ter, comma 2-bis, D.L. 27/2019, ai sensi della quale, con il fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall’evento patogeno della Xylella fastidiosa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a 5 ettari, sono esenti dall’imposta ipotecaria e da quella catastale; l’imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di 5 anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d’uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata. |
Articolo 13, comma 3 | Revisione macchine agricole
Con il fine di sostenere la continuità dell’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al D.M. 20 maggio 2015, sono prorogati: – per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024; – per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025. |
Articolo 13, comma 3-bis | Proroga esenzione redditi fondiari
Viene modificata la previsione di cui all’articolo 1, comma 44, L. 232/2016, stabilendo che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli Ipa iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro, 0%; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50%; c) oltre 15.000 euro, 100%. |
Articolo 14, comma 2-quater | Lavoratori sportivi
Viene previsto che sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, D.Lgs. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, comma 2, D.P.R. 600/1973, quando l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte. |
Articolo 17-ter | Proroga delle agevolazioni per la ZFU Sisma Centro Italia
Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella ZFU di cui all’articolo 46, D.L. 50/2017, le agevolazioni consistenti in: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca; b) esenzione Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione Imu per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica; d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana sono concesse per l’anno 2024. |
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