Lo scorso 27 febbraio sono stati pubblicati i decreti interministeriali relativi ai crediti d’imposta per:
- l’e-commerce di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura,
- le nuove reti d’impresa per la produzione alimentare.
Lo scorso 23 marzo, invece, sulla G.U. n.68 è stato pubblicato l’atteso decreto sul turismo digitale.
Le agevolazioni pubblicate in G.U. hanno contenuto e forme differenti e, quindi, esaminiamole singolarmente.
Credito d’imposta per l’e-commerce di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura
Il Legislatore ha previsto l’attribuzione di un credito d’imposta per le spese in nuovi investimenti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Le spese agevolabili riguardano:
- le dotazioni tecnologiche;
- i software;
- la progettazione e l’implementazione;
- lo sviluppo di database e sistemi di sicurezza,
Soggetti beneficiari sono le persone fisiche e le imprese, anche medie e piccole, anche cooperative o consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura come indicati all’Allegato I del Trattato Ue titolari di reddito di impresa o agrario.
Sono agevolabili gli investimenti realizzati, dopo il 27 febbraio 2015 (aventi competenza 2014) e nei due successivi.
Le domande per il riconoscimento del credito d’imposta devono essere presentate, telematicamente, dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per le spese di competenza 2014 le domande dovranno essere inoltrate nei 60 giorni successivi alla data in cui il Ministero renderà note le modalità di trasmissione.
Particolare è l’individuazione del limite di credito fruibile, che viene parametrato in ragione della dimensione aziendale e dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata dall’azienda ai fini Iva, una tabella indicherà i limiti in vigore:
TIPOLOGIA DI IMPRESA | MISURA DEL CREDITO | LIMITE |
imprese che operano nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell’Allegato I | 40% | nel limite di 50.000 euro, degli investimenti realizzati in ogni periodo di imposta |
imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I | 40% | nel limite massimo di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta |
imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art.5, lett. a) e b), del Regolamento (UE) n.1379/13 | 40% | nel limite di 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta |
pmi produttrici di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I | 40% | nel limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta |
pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I | 10% | nel limite di 50.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta. |
Le spese devono essere attestate dal presidente del collegio sindacale ove presente, da un revisore legale, da un professionista iscritto all’Albo o dal responsabile del Caf.
Il credito così riconosciuto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Credito d’imposta per i nuovi investimenti, compresi in un programma comune di rete nel comparto agricolo
Si tratta di un credito di imposta concesso alle singole imprese retiste, siano esse persone fisiche o giuridiche, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, titolari sia di reddito di impresa che agrario, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura ricompresi nell’allegato I del Trattato UE, aderenti a un contratto di rete già sottoscritto al momento della domanda di accesso all’agevolazione.
In particolare potranno essere finanziati i:
- costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto;
- costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature;
- costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;
- costi di ricerca e sperimentazione;
- costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
- costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
- costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
- costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.
Si applica a tali spese il principio di competenza e la loro effettiva destinazione alla rete, deve essere attestata dal presidente del collegio sindacale ove presente, da un revisore, da un professionista abilitato o dal responsabile del Caf. Sono ammissibili i nuovi investimenti realizzati, dopo l’entrata in vigore del decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
L’importo del contributo riconosciuto deve essere indicato dall’impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso e non costituirà reddito ai fini Ires, Irpef e Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
L’ammontare del credito concesso varia a seconda del retista che ne fa richiesta, il limite massimo è del 40% delle spese sostenute e certificate entro la spesa di 400.000 euro per ogni anno del triennio agevolato, il limite minimo è sempre del 40% delle spese ma rapportato alla spesa massima di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Anche in questo caso le domande per il riconoscimento del credito d’imposta devono essere presentate dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti al Ministero delle Politiche Agricole.
Credito di imposta per il turismo digitale
Il credito di imposta, valido per il triennio 2014-2016, è attribuito ai fini della digitalizzazione delle strutture ricettive come più avanti definite e spetta in relazione alle seguenti tipologie di spesa:
- impianti wifi a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download,
- siti web ottimizzati per il sistema mobile,
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti,
- per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio,
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale,
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità,
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.
Il credito compete nella misura del 30% e fino ad un massimo di 12.500 euro (il limite di spesa agevolabile è quindi di 41.666 euro) ed è concesso in regime “de minimis”.
La richiesta del credito deve avvenire mediante domanda telematica al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Per le spese sostenute nell’anno 2014, la trasmissione dovrà avvenire entro 60 giorni da quando saranno rese note le modalità di trasmissione, per gli anni successivi le richieste dovranno essere inviate dal 1° gennaio al 28 febbraio, rispettivamente, del 2016 e del 2017. Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Possono richiedere il credito di imposta:
- le strutture alberghiere con almeno 7 camere,
- gli affittacamere, gli ostelli per la gioventù, le case e appartamenti per vacanze, i residence, le case per ferie, i bed and breakfast, i rifugi montani,
- gli esercizi ricettivi aggregati quali consorzi, reti d’impresa, ATI e organismi similari – costituite da un esercizio ricettivo singolo (destinatario del credito) con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe.
- le agenzie di viaggio e tour operator.
Il credito di imposta deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è stato concesso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini Irap.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.