La Circolare n.29 del 18 settembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito le tipologie di interventi di efficienza energetica oggetto della proroga al 31 dicembre 2013 della detrazione Irpef/Ires del 55% (oggi incrementata al 65%) per le spese di riqualificazione degli edifici. Gli interventi oggetto dell’agevolazione sono i seguenti:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, in funzione di una riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del fabbricato;
- interventi riguardanti strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Nella versione iniziale il D.L. n.63/13, in vigore il 6 giugno 2013, aveva previsto l’esclusione dalla proroga degli interventi consistenti nella installazione di pompe di calore, impianti geotermici e scaldacqua a pompa di calore. In questa prima versione, pertanto, era previsto che tali interventi fossero esclusi dalla agevolazione per le spese sostenute in data successiva al 30 giugno 2013. Con la legge di conversione del citato D.L. tali esclusioni sono state eliminate per cui era sorto il dubbio su quale fosse la decorrenza dell’incremento al 65% per tali interventi. L’Agenzia delle Entrate ha precisato, in un’ottica di semplificazione, che anche i predetti interventi sono agevolabili nella misura del 65% delle spese sostenute a decorrere fin dal 6 giugno 2013 (e fino al 31 dicembre 2013). |
Eccezionalmente, inoltre, la detrazione del 65% è fruibile per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014 (anziché fino al 31 dicembre 2013) nel solo caso di interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio condominiale:
- il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri, le travi portanti, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- le aree destinate a parcheggio, la portineria, l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi, i sottotetti destinati all’uso comune;
- gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi di distribuzione e trasmissione per gas, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell’aria, ricezione radiotelevisiva e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.