Lo scorso 25 marzo 2020 l’Enea ha attivato i portali tramite i quali il contribuente può compilare e inviare la comunicazione obbligatoria relativa agli interventi di risparmio energetico e recupero del patrimonio edilizio, che comportano un risparmio energetico, terminati nel 2020.

Tale adempimento, confermato anche per il 2020, prevede sia l’invio di informazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia di quelle relative alle spese sostenute in tema di risparmio energetico ottenuto con:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio,
  • interventi rientranti nel bonus

Va evidenziato che la trasmissione dei dati è presupposto obbligatorio ed essenziale per usufruire della detrazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica e obbligatoria (ma non essenziale) alla fruizione del bonus per il recupero del patrimonio edilizio.

In sintesi:

Comunicazione Enea Risparmio energetico Obbligatoria Necessaria alla fruizione
Ristrutturazione edilizia Obbligatoria Non necessaria alla fruizione

 

Termini

Il termine per la trasmissione dei dati all’Enea è stabilito in 90 giorni dalla data di fine lavori.

In merito agli interventi la cui fine lavori cade tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020 (data di messa a disposizione del portale) il termine dei 90 giorni viene fatto decorre sempre dal 25 marzo, ne consegue quindi che la comunicazione potrà essere effettuata entro il prossimo 23 giugno 2020 (prima scadenza utile per i lavori conclusi nel 2020).

Data fine lavori 1° gennaio 2020 – 25 marzo 2020 Entro il 23 giugno 2020
Oltre il 25 marzo 2020 90 giorni da data ultimazione

 

Novità 2020: bonus facciate

Tra gli interventi che devono essere comunicati all’Enea rientra anche il bonus facciate.

Si tratta di una nuova agevolazione introdotta nel 2020 che consiste in una detrazione dalle imposte delle persone fisiche e giuridiche.

Gli interventi agevolati in questo caso sono sia gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, sia la loro pulitura o tinteggiatura esterna.

 

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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