tax Con l’articolo 3 del D.L. n.66 del 24 aprile scorso (cosiddetto “Decreto Irpef” o “Decreto Renzi”), primo provvedimento varato dal nuovo Governo, viene ritoccata al rialzo l’aliquota di tassazione di taluni redditi di natura finanziaria.

L’incremento, che segna il passaggio dall’attuale aliquota del 20% a quella più elevata del 26%, produrrà i suoi effetti a partire dal 1° luglio 2014 e riguarderà tutta una serie di redditi tra i quali (per la loro frequenza) si ritiene opportuno evidenziare:

  • interessi su conti correnti e certificati di deposito;
  • dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate;
  • capital gain su partecipazioni e strumenti finanziarie diversi dalle partecipazioni qualificate.

In relazione al momento a partire dal quale decorre tale incremento occorre evidenziare le seguenti differenze:

  • per quanto riguarda interessi su conti correnti e certificati di deposito l’incremento di tassazione si verifica in relazione a quanto “matura” a partire dal 1° luglio 2014 (e, quindi, la liquidazione degli interessi attivi al 30 giugno 2014 sconterà la precedente tassazione al 20% ancorché gli stessi vengano corrisposti successivamente);
  • i dividendi e i capital gain sopra evidenziati, al contrario, subiranno la nuova tassazione in relazione al momento della “percezione” (pertanto, anche i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate già deliberati o deliberati entro il 30 giugno 2014 ma erogati in data successiva, sconteranno la nuova e più elevata tassazione.

 

N.B. Va ricordato che nelle società non quotate, in particolare nelle società a responsabilità limitata, si considerano partecipazioni non qualificate quelle che esprimono una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria.

 

Relativamente alla gestione del periodo transitorio va ulteriormente evidenziato come il citato D.L. n.66/14 abbia deciso – in relazione alle plusvalenze (capital gain) derivanti da tali strumenti finanziari – di adottare la medesima soluzione già adottata in passato (quando cioè la percentuale del 12,50% si incrementò all’attuale 20%):

 

si avrà infatti la possibilità di valorizzare, adottando l’istituto dell’affrancamento, le plusvalenze maturate fino al 30 giugno 2014 scontando così un’imposta sostitutiva più vantaggiosa (quella attuale del 20%) pur in presenza di un investimento che non viene liquidato.

 

Per completezza si riporta di seguito, in forma sintetica e non esaustiva, l’elenco dei principali redditi di natura finanziaria interessati dal citato incremento e quelli per i quali la misura di tassazione rimane invariata.

 

Tipologia strumento finanziario

Tassazione *

fino al 30.6.2014

dal 1.7.2014

Cedole sui titoli di Stato

12,50%

12,50%

Plusvalenze sui titoli di Stato

12,50%

12,50%

Fondi pensione

11,00%

11,00%

Interessi obbligazioni corporate

20,00%

26,00%

Plusvalenze su obbligazioni corporate

20,00%

26,00%

Redditi da fondi comuni di investimento

20,00%

26,00%

Interessi sui conti correnti

20,00%

26,00%

Interessi sui conti di deposito

20,00%

26,00%

Dividendi

20,00%

26,00%

Plusvalenze azionarie

20,00%

26,00%

Pronti contro termine generici

20,00%

26,00%

Assicurazioni sulla vita

20,00%

26,00%

Plusvalenze sui derivati

20,00%

26,00%

Plusvalenze derivati in titoli di Stato

20,00%

26,00%

Certificati di investimento

20,00%

26,00%

Valute

20,00%

26,00%

*  al fine di valutare in modo corretto il criterio per il passaggio di aliquota occorre considerare che per taluni redditi rileva la “maturazione” mentre per altri la “percezione” e in ulteriori casi il momento di “esigibilità/realizzo”.

 

In vista della imminente entrata in vigore delle nuove disposizioni si invita pertanto la gentile clientela interessata, a contattare lo studio per valutare la propria situazione.

 

Adempimenti in occasione della distribuzione di dividendi

Entro il 30 aprile scorso molte società di capitali che hanno approvato il bilancio nell’ordinario termine dei centoventi giorni previsti dal codice civile potrebbero aver deliberato la distribuzione dell’utile derivante dal bilancio oggetto di approvazione oppure la distribuzione di riserve già presenti in bilancio.

In tali situazioni, oltre a valutare con attenzione i tempi di erogazione degli stessi anche in virtù dell’incremento di tassazione descritto in precedenza, appare utile ricordare gli adempimenti cui è tenuta la società erogante:

– stampare due copie originali del verbale di assemblea, recuperare le firme in originale del Presidente, del Segretario (e di ogni altro presente alla deliberazione che abbia apposto la propria firma sul verbale). Il verbale da stampare e firmare in duplice copia deve essere identico a quello che è presente sui libri sociali della società (sul libro delle decisioni dei soci per le società a responsabilità limitata ovvero sul libro dei verbali di assemblea per le società per azioni); se la delibera di distribuzione di utili è contestuale all’approvazione del bilancio la stessa è soggetta all’obbligo di deposito, a cura degli amministratori, presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data di adozione tenendo presente che il bilancio di esercizio contenente una distribuzione di utili deve essere necessariamente registrato presso l’ufficio del Registro prima della sua presentazione al Registro delle Imprese;

–  eseguire il versamento dell’imposta di registro di € 200 mediante l’utilizzo del modello F23 (che prevede l’indicazione del codice ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso la quale verrà registrato il verbale, del codice tributo “109T- Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce”, della causale “RP” e dell’anno 2014) entro 20 giorni dalla data del verbale assembleare. Il versamento del modello F23 (diversamente da quello del modello F24) deve essere effettuato obbligatoriamente in modalità cartacea presso gli sportelli di banche o poste;

–  assolvere il pagamento dell’imposta di bollo: è necessario apporre su ciascuna delle due copie dei verbali una marca da bollo da € 16. Ogni marca assolve l’imposta di bollo per un numero di righe al più pari a 100 o a 4 facciate (se contenenti un numero di righe complessivo inferiore a 100): se il verbale è composto da più di 100 righe o 4 facciate saranno da apporre più marche da bollo;

–  presentarsi presso gli sportelli dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate indicato sul modello F23 con copia del modello 69 (“Richiesta di registrazione”) compilato, le due copie del verbale di assemblea firmate e con l’apposizione delle marche da bollo e la ricevuta del pagamento del modello F23. Alcuni Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate richiedono anche l’esibizione dei libri sociali della società di modo da verificare che le copie dei verbali presentate agli Uffici corrispondano all’originale presente agli atti. Le due copie dei verbali da registrare verranno una trattenuta dagli uffici e una rilasciata alla società con l’apposizione della ricevuta di registrazione

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button