Con l’articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita) sono state introdotte rilevanti novità nella disciplina delle lettere di intento che l’esportatore abituale emette al fine di ottenere la non imponibilità sulle fatture ricevute dai propri fornitori.
Come già evidenziato in precedenti informative le semplificazioni introdotte dal citato provvedimento sono così riassumibili:
- abolizione dell’obbligo di consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell’esportatore abituale;
- abolizione dell’obbligo di annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
- abolizione della consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (dispensa, peraltro, già prevista dall’Agenzia delle dogane con la nota n. 58510/2015);
- obbligo di indicazione della fattura del fornitore degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento inviata telematicamente dall’esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi (data e numero) della medesima;
- deciso inasprimento delle sanzioni di cui all’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997 che nella nuova versione prevede l’irrogazione della sanzione proporzionale che va dal 100 al 200% dell’imposta in luogo della precedente sanzione fissa che va da 250 a 2.000 euro, per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità senza aver prima verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate da parte dell’esportatore abituale.
Rimane invece confermato l’obbligo dell’esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta.
Nonostante la decorrenza delle richiamate disposizioni sia stata prevista già dallo scorso 1° gennaio 2020, si era comunque in attesa della emanazione del relativo provvedimento attuativo che avrebbe dovuto chiarire gli aspetti operativi conseguenti alle richiamate semplificazioni. In assenza della tempestiva emanazione del citato provvedimento, molti fornitori hanno pertanto continuato a seguire la vecchia procedura (indicazione in fattura di numero e data della lettera di intento e annotazione della stessa sul registro), tenendo comunque conto delle novità introdotte (indicazione degli estremi della ricevuta telematica della dichiarazione trasmessa dall’esportatore), anche alla luce dell’importante inasprimento di sanzioni applicabili al fornitore citate in precedenza.
È solo in data 27 febbraio 2020 che l’Agenzia delle entrate pubblica, finalmente, l’atteso provvedimento direttoriale n. 96911/2020 con il quale viene data attuazione alle richiamate previsioni contenute nell’articolo 12-septies, D.L. 34/2019.
In particolare il provvedimento:
- aggiorna il modello di dichiarazione d’intento, modello DI, e le relative istruzioni (l’aggiornamento si sostanzia nella mancanza dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all’anno di riferimento);
- introduce una nuova funzionalità nel “cassetto fiscale” del fornitore (consultabile tanto dallo stesso fornitore quanto da un intermediario abilitato da esso delegato), inserendovi i dati relativi alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali e recanti, evidentemente, i dati identificati del fornitore (il provvedimento chiarisce che le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dal 2 marzo 2020).
Utilizzo vecchio modello DI
Per quanto riguarda gli esportatori abituali, negli scorsi mesi questi hanno utilizzato il previgente modello di dichiarazione d’intento; nel provvedimento viene chiarito che tale modello può ancora essere utilizzato per altri 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento. Posto che è opportuno iniziare quanto prima a utilizzare il nuovo schema di lettera d’intento, questa precisazione soprattutto esclude che le dichiarazioni già inviate debbano essere oggetto di un nuovo invio all’Agenzia delle entrate. |
Ancorché non direttamente esplicitato, alla luce delle richiamate disposizioni attuative, è ragionevole pensare che il quadro VI del modello Iva nel quale il fornitore (ancora per l’anno 2019) riepiloga i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute verrà eliminato a partire dal modello Iva 2021 per l’anno 2020.
In conclusione si osserva che, seppur le novità introdotte intervengono nell’ottica di semplificazione degli adempimenti nei rapporti tra gli esportatori abituali e i propri fornitori, mettendo direttamente a conoscenza questi ultimi della “richiesta” avanzata dai primi, è ragionevole attendersi comunque una comunicazione informale da parte dell’esportatore abituale, anche considerato che i fornitori potrebbero non avere la percezione che il loro cliente riveste detta qualifica e non potendo pensare che, per ogni fattura emessa, gli stessi fornitori debbano preventivamente consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.