Sul sito di Equitalia sono state pubblicate alcune faq sulla definizione agevolata detta rottamazione delle cartelle esattoriali, introdotta dal Decreto Legge 193/2016.
Il decreto ha infatti previsto che i contribuenti aventi debiti iscritti a ruolo possono estinguere i loro carichi fiscali senza il versamento delle sanzioni e degli interessi di mora maturati sugli stessi, purché venga presentata apposita istanza.
Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?
La definizione agevolata prevista nell’art. 6 del decreto legge 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.
Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia?
Il contribuente deve presentare la Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata – modello DA1 disponibile sul sito e presso gli sportelli di Equitalia – entro e non oltre il 23 gennaio 2017. Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato via pec alla Direzione regionale di Equitalia Servizi di Riscossione competente territorialmente. Entro il 24 aprile 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.
Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata?
Chi aderisce pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?
Si può pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un’unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.
Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto?
Sì, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.
Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?
Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?
Sì, il decreto stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
Come e dove si può pagare?
Si può pagare con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.