Si informano i Signori Clienti che l’articolo 20, D.L. 48/2023, ha previsto che, limitatamente al periodo d’imposta 2023,” in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli,
compresi i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato Tuir, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Il limite di 3.000 euro si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli”.
Scendendo nel merito, l’intervento in analisi sancisce l’innalzamento del limite di esenzione annuo di cui all’articolo 51, comma 3, Tuir, con il passaggio da 258,23 a 3.000 euro.
Tale nuova esenzione, tuttavia, non sarà applicabile in via generalizzata, ma sarà concessa unicamente per coloro i quali siano, testualmente:
− lavoratori dipendenti;
− genitori di figli, anche adottivi o affidati, o genitori di figli anche nati fuori dal matrimonio ma a patto che siano stati riconosciuti, fiscalmente a carico ex articolo 12, comma 2, Tuir.
Rientrano, inoltre, nel nuovo limite di esenzione, non solo le erogazioni meramente in natura, ma anche gli importi monetari pagati o rimborsati al lavoratore, riconducibili al pagamento di bollette del servizio idrico, elettrico e del gas, alla stregua di quanto previsto per l’anno 2022 da parte dell’articolo 12, D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L. 142/2022 (c.d. “Decreto Aiuti bis”).
L’intervento normativo in analisi, in aggiunta, sancisce alcune specifiche condizioni al fine di poter godere del nuovo esonero, da ricondurre in parte a carico del datore di lavoro, in parte a carico del lavoratore.
Nel dettaglio:
- a) il datore di lavoro avrà il compito di inviare alle Rsa/Rsu, laddove presenti, una comunicazione preventiva di tipo informativo;
- b) il lavoratore, dal canto suo, al fine di godere dell’esenzione fino a 3.000 euro, avrà il compito di dichiarare al proprio datore di lavoro di avere diritto a tale nuovo limite di esenzione, poiché in possesso dei requisiti necessari. A tal proposito, egli dovrà fornire il codice fiscale dei figli che sono ex lege a suo carico.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.