Il modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate:

  • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022;
  • i relativi versamenti;
  • le eventuali compensazioni effettuate;
  • il riepilogo dei crediti;
  • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La presentazione del modello deve avvenire entro il 31 ottobre 2023. Tale data rappresenta anche il limite massimo per “ravvedere” il mancato versamento delle ritenute e non incorrere nel reato di omesso versamento delle stesse.

Si ricorda che le Certificazioni Uniche 2023 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare a essere trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2023 e quindi anche esse entro il prossimo 31 ottobre.

 

Reato di omesso versamento delle ritenute

Normativamente (articolo 7, D.Lgs.158/2015) il reato di omesso versamento di ritenute si configura nel caso in cui l’importo dovuto e non versato superi 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

La pena per chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Dalla lettura normativa si evidenzia che il reato si intende commesso qualora, non solo non si sia proceduto a versare le somme dovute a titolo di ritenute ma le stesse siano state al contempo dichiarate nel modello 770 o nelle certificazioni dei redditi.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175/2022, ha affermato l’illegittimità costituzionale sia dell’articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o”, sia dell’articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (c.d. modello 770).

Ne deriva che non costituisce più reato l’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta c.d. modello 770 purché non risulti provato il rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti.

Tuttavia, nel caso in cui le certificazioni siano state rilasciate resta, per il sostituto, la commissione del reato qualora l’ammontare delle ritenute certificate e non versate superi la soglia dei 150.000 euro.

Si ritiene quindi che con il 31 ottobre ciascun sostituto debba riesaminare la propria posizione e provvedere nel caso al versamento delle ritenute omesse.

 

Modello 770 e ravvedimento operoso

La mancata presentazione del modello 770 può essere sanata attraverso la presentazione e il pagamento di opportune sanzioni, in particolare secondo il D.Lgs. 471/1997, alla mancata presentazione del modello si applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento la sanzione si riduce e diviene pari al 60% – 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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