A distanza di quasi due mesi dalla sua emanazione, è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la n. 262 del 22 ottobre 2020) del Decreto n. 132 del 24 agosto 2020 con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha fissato le regole in tema di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della P.A:.

A tal proposito va ricordato che l’articolo 15-bis, D.L. 119/2018, modificando l’articolo 1, comma 213, L. 244/2007 (Finanziaria per l’anno 2008), aveva previsto che fossero definite le cause di rifiuto delle fatture elettroniche emesse nei confronti della P.A.. Ciò al fine di uniformare questa disciplina con quella prevista nel caso di fatturazione elettronica tra privati nella quale attualmente non è ammessa alcuna possibilità di rifiuto della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

È quindi con il richiamato D.M. 132/2020, che aggiunge un nuovo articolo 2-bis, D.M. 55/2013, che vengono individuati tassativamente i casi nei quali la Pubblica Amministrazione può rifiutare la fattura elettronica ricevuta, rifiuto che la stessa P.A. deve obbligatoriamente comunicare al cedente/prestatore riportando i casi previsti dal citato articolo 2-bis, con le modalità individuate nel § 4.5 dell’allegato B al recente decreto ed entro il termine ivi indicato.

 

Cause tassative di rifiuto delle FE da parte della P.A.

Rif. normativo Fattispecie che legittima il rifiuto
Lettera A) comma 1 articolo 2-bis fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione
Lettera B) comma 1 articolo 2-bis omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2
Lettera C) comma 1 articolo 2-bis Omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al D.M. Salute 21 dicembre 2009 (G.U. 17/2010) da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015
Lettera D) comma 1 articolo 2-bis Omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del D.M. Mef/Salute 20 dicembre 2017 (G.U. 302/2017), attuativo del comma 2, articolo 29, D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017, nonché secondo le modalità indicate nella circolare Mef/Salute 2/2018
Lettera E) comma 1 articolo 2-bis Omessa o errata indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali
Comma 2, articolo 2-bis Le P.A. non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26, D.P.R. 633/1972 (note di credito)

 

Si segnala, infine, che le disposizioni contenute nel recente D.M. 132/2020 entreranno in vigore dal prossimo 6 novembre 2020.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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